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MEPA: modifica dell’offerta per meri errori materiali


È possibile rettificare il contenuto di un’offerta economica a patto che tale rettifica non comporti una modifica all’offerta globalmente intesa.

Questo il principio espresso dal TAR di Torino con sentenza del 5 luglio 2020 n. 444, riguardo alla rettifica di un dato numerico inserito palesemente in modo errato.

Nel caso di specie, era stata indetta una procedura selettiva  ad evidenza pubblica tramite il mercato elettronico per la pubblica amministrazione (MEPA) per l’affidamento della fornitura di licenze software per la durata complessiva di 36 mesi.

Il RUP, responsabile unico del procedimento, in fase di controllo delle offerte economiche pervenute, aveva rilevato che un operatore economico aveva inserito un dato numerico molto basso in relazione alla fornitura di 36 mesi.

Alla luce di questa anomialia riscontrata, ovvero un dato numerico molto basso rispetto alla durata della fornitura richiesta, il RUP aveva sospeso la procedura al fine di attivare il soccorso istruttorio, ex art. 97 del codice dei contratti, d.lgs. 50/2016.

L’operatore economico concorrente, in fase di soccorso istruttorio, aveva inviato la comunicazione con la quale precisava che il dato numerico inserito ovvero il prezzo di fornitura era relativo alla fornitura di soli 12 mesi al posto dei 36 richiesti e  pertanto aveva rettificato il dato numerico inserito erroneamente per svista.

Il ricorrente in giudizio ha impugnato tale modificazione del prezzo inserito dall’altro concorrente,  sostenendo che non sarebbero stati rispettati:

  1. a) il principio di immodificabilità dell’offerta economica;
  2. b) il principio della par condicio.

I giudici amministrativi hanno evidenziato che in fase di soccorso istruttorio la resistente avesse la facoltà di regolarizzare la documentazione di gara senza irrogazione di alcuna sanzione pecuniaria.

Inoltre, i giudici amministrativi hanno ribadito che l’operazione di rettifica di un solo dato numerico palesemente non voluto, ovvero errato, è finalizzata a ricostruire l’originaria volontà dell’operatore economico  al momento della formulazione dell’offerta ed inoltre non compromette in alcun modo il principio della par condicio, in quanto la correzione è effettuata in sede di soccorso istruttorio  e non ha in alcun modo pregiudicato le offerte economiche presentate dagli altri operatori economici.

Pertanto, i giudici amministrativi, nella sentenza in commento,  hanno sottolinato che la modifica di un dato numerico palesemente inserito in modo errato per mera svista e corretto successivamente in sede di soccorso istruttorio non comporta alcuna modifica dell’offerta globalmente intesa.

Leggi la sentenza
TAR Torino sent. n. 444-2020


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