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Corte dei Conti: il direttore amministrativo non è economo di fatto


Il soggetto lavoratore che non ha alcun legame gestionale con la provvista che si trova a rendicontare non può essere qualificato economo di fatto, pertanto non avrà l’obbligo di redigere il conto giudiziale.

Questo quanto espresso dalla Corte dei Conti, Sez. giuris. Regione Toscana, con la sentenza n. 230 depositata il 9 luglio 2020.

Nel caso di specie, era pervenuto alla sezione giurisdizionale un conto giudiziale di un’azienda sanitaria regionale relativo a ticket riscossi da farmacie per le diverse prestazioni sanitarie e riversati in tesoreria regolarmente quietanzati.

Il predetto conto giudiziale era stato reso dal direttore dell’azienda sanitaria regionale,  in quanto le aziende sanitarie regionali non erano organizzate ai fini della redazione dei conti giudiziali ed il loro operare in regime di contabilità economico  patrimoniale rendeva impossibile una diretta applicazione della normativa per gli enti locali, pertanto al fine di rendere agevole lo svolgimento delle predette operazioni erano stati individuati gli agenti contabili all’interno della struttura sanitaria anziché nelle singole farmacie, che erano state dunque considerate meri operatori.

La Procura locale ha presentato ricorso in appello al fine di ottenere una riforma del giudizio di primo grado  secondo cui il direttore amministrativo non è compente alla redazione del conto giudiziale relativo ai ticket in commento, in quanto non avrebbe avuto alcun legame gestionale con la provvista di cui si è trovato a rendicontare.

La Corte dei Conti, Sez. giuris. ha rigettato il ricorso in appello, in quanto inammissibile poiché  è stato depositato prima della presentazione del ricorso in appello il conto giudiziale da parte dell’agente contabile inadempiente su invito del magistrato istruttore.

Leggi la sentenza
CC Sez. Toscana Giur. Sent. n. 230-2020

 


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