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Danno erariale: la prescrizione decorre dalla data in cui si ha effettiva notizia dell’irregolarità


Il termine di prescrizione, quinquennale, per danno erariale decorre dalla data in cui l’ente ha contezza delle irregolarità (verificate in altra sede) e può attivarsi per effettuare le necessarie verifiche e riscontri amministrativi.

Questo il principio ribadito dalla Corte dei Conti, Sez. I Giur. Centrale d’Appello, con la sentenza n. 157 depositata il 7 luglio 2020.

Nel caso di specie, due membri di un gruppo politico consiliare regionale erano stati accusati di illecita gestione dei fondi di funzionamento attribuiti al gruppo politico, ai sensi della legge regionale Calabria 13/2002, mediante indebite autoliquidazioni, in assenza di adeguata documentazione e rendicontazione, comprovante l’inerenza e appropriatezza delle varie spese affrontate dai due politici in questione.

In primo grado era stata dichiarata la prescrizione dell’azione risarcitoria nei confronti dei due consiglieri regionali e il Procuratore regionale ha impugnato la sentenza.

I giudici contabili d’Appello hanno ritenuta corretta l’interpretazione dell’appellante, in quanto la mancanza di controlli documentali, circa la pertinenza della tipologie di spese chieste a rimborso da parte dei consiglieri regionali, è stata causata dall’assenza di un apposito regolamento di contabilità, come al contrario previsto dalla legge regionale 13/2002.

Tale carenza regolamentare non ha consentito agli uffici regionali di verificare la coerenza della spesa, in modo tale da rilevare un improprio utilizzo delle somme accreditate al gruppo politico.

La Corte dei Conti ha ribadito che, laddove la disciplina giuridica regionale sulla rendicontazione dei fondi di funzionamento ai gruppi politici consiliari non consentisse di espletare un controllo concreto di inerenza della spesa, comporterebbe che il termine di prescrizione quinquennale debba essere traslato al momento in cui la Regione ha contezza delle irregolarità (verificate in altra sede), in quanto solo in quel momento l’ente può effettuare opportuni riscontri amministrativi.

La Corte dei Conti, nella sentenza in commento, ha accolto l’appello del procuratore generale e ha rimesso gli atti alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Calabria, in diversa composizione fisica, per la prosecuzione del giudizio di merito.

Leggi la sentenza
CC Sez. I Giur. Centrale d’Appello sent. n.157-2020


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