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Liguria, del. n. 63 – La delegazione di pagamento è indebitamento


Il Presidente della Regione ha chiesto un parere in merito agli effetti contabili dell’accettazione di una delegazione pura di pagamento da parte di un ente ospedaliero pubblico, avente regime normativo speciale ai sensi dell’art. 41 della legge 833/1978, per le attività sanitarie erogate in base alla convenzione stipulata con la Regione, ed in particolare se il mero versamento delle somme oggetto di delega, senza assunzione di alcuna obbligazione in proprio, possa essere considerata quale indebitamento per il bilancio regionale ai sensi del d.lgs. 118/2011.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 63/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 luglio, hanno precisato che, ai fini del rispetto delle norme di finanzia pubblica imposte agli enti territoriali, la delegazione di pagamento è assimilabile ad una garanzia personale sulla base di un esame delle clausole presenti nei contratti/atti negoziali/convenzioni intercorrenti tra le parti (ente delegante,  regione delegata e istituto di credito  delegatario).

La magistratura contabile ha precisato altresì che in conformità a quanto prescritto dagli artt. 1268 e 1269 c.c., nonché ai vari orientamenti giurisprudenziali formatesi sulla materia, la delegazione di debito aggiunge un nuovo debitore (delegato), con posizione di obbligato, accanto al debitore originario (delegante), in modo da rafforzare la posizione del creditore delegatario.

Invece, la delegazione di pagamento ha una mera funzione solutoria, in quanto prevede che l’obbligazione sia adempiuta da un terzo (delegato) anziché dal debitore (delegante) senza aumentare gli obbligati verso il creditore delegatario.

Infine, la Corte dei Conti ha ricordato che il rilascio di garanzie personale a favore di terzi, da parte di enti territoriali, è assimilato dal legislatore nazionale, ai fini del rispetto dei limiti quantitativi all’indebitamento, alla contrazione di un mutuo o di contratto di finanziamento similare, in quanto la prestazione di garanzie costituisce potenziale fonte di debito per l’ente garante, che è obbligato a considerarlo come tale a seguito della definitiva escussione, ai sensi dell’art.3 comma 17 della legge 350/2003 e degli artt. 9 e 10 della legge 243/2012.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Liguria del. n. 63 – 20


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