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Abruzzo, del. 131 – Piano di riequilibrio da adottare entro 90 giorni


 

Il Consiglio comunale deve adottare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale entro 90 gg dall’acquisizione dell’esecutività della delibera consiliare ex art. 243 bis, comma 5 del d.lgs. 267/2000 (TUEL). Tale termine per l’adozione del piano è perentorio.

Dalla deliberazione consiliare di “adesione” al piano di riequilibrio, ex art. 243-bis TUEL, dipendono effetti non disponibili per il Comune, tra i quali, quello per cui la violazione di termini che scansionano i tempi della procedura di riequilibrio pluriennale risulta fonte di un effetto legale di immissione diretta nella diversa procedura di dissesto. Tale irrevocabilità è funzionale alla tutela del bilancio, quale “bene pubblico”, la cui salvaguardia diventa indisponibile da parte dell’ente, che deve garantire, con ragionevole certezza, la continuità delle funzioni pubbliche e l’erogazione delle prestazioni costituzionalmente necessarie.

Questo quanto chiarito dalla Corte dei Conti, Sez. Contr. Abruzzo, con la deliberazione n. 131 depositata il 6 luglio 2020.

Nel caso di specie, un Comune aveva adottato la delibera di ricorso  alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e successivamente aveva dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell’art. 246 del TUEL, ritenendo di non poter garantire l’assolvimento delle funzioni dei servizi indispensabili.

La Corte dei Conti,  nella deliberazione in commento, ha accertato che il Comune non ha presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale  entro il termine perentorio di 90 gg come disposto dall’art. 243 bis, comma 5 del TUEL il ricorso.

Come ricordato dalla presente Sezione, la natura perentoria  del termine dei 90 gg è stata più ribadita dalla magistratura contabile, in quanto l’adozione del piano di riequilibrio finanziario, a seguito della deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio, consente di impedire l’attivazione delle funzioni di controllo assegnate alla Corte dei Conti dall’art. 6, comma 2 del d.lgs. 149/2011 e sospende le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente (si veda tra le altre Corte dei Conti, Sez. Aut. del. n. 11/2013).

Inoltre, i magistrati contabili, nella deliberazione in commento, hanno ricordato altresì che la mancata presentazione del piano di riequilibrio pluriennale nel termine perentorio, imposto dal legislatore nazionale comporta anche l’assegnazione al Consiglio dell’ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione del dissesto, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del d.lgs. 149/2011.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Abruzzo del. n. 131 – 20


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