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Corte dei Conti: l’agente contabile di fatto è equiparabile a quello di diritto


In mancanza di un economo regolarmente investito della funzione, ovvero il c.d. agente contabile di diritto, l’economo di fatto è equiparato pienamente a quello di diritto, laddove il contabile di fatto espleti le medesime mansioni di quello di diritto.

Questo quanto espresso dalla Corte dei Conti, Sez. Prima giur. Centrale d’Appello, con la sentenza n. 155 depositata il 4 luglio 2020.

Nel caso di specie, un economo di un ente locale è stato condannato dalla Corte dei Conti, Sez. Giuris. del Molise, con sentenza n. 14/2019, al pagamento di un debito accertato a suo carico a favore dell’ente di appartenenza, in ragione di plurime irregolarità riscontrate nei conti giudiziali nn. 8441 e 8443, riconducibili principalmente alla mancata pertinenza ( o adeguata documentazione) delle spese indicate nei conti sopra citati.

L’economo appellante ha presentato ricorso in appello avverso tale sentenza al fine di ottenere una riforma del giudizio.

La Corte dei Conti, Sez. Prima giur. Centrale d’Appello, ha rigettato il ricorso, in quanto infondato, e in parte inammissibile.

Infondato ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. 267/2000 non sussiste una differenziazione tra agente contabile di diritto e agente contabile di fatto, anzi vi è una piena equiparazione delle figure, laddove il contabile di fatto esplichi le medesime mansioni di quello incaricato della funzione di diritto.

Inammissibile dato che la documentazione allegata dall’appellante è risultata, ad avviso della magistratura contabile, nella sentenza in commento, generica poiché indicante le generalità del fornitore, numero della fattura/scontrino, l’importo e vaghi motivi di discaricabilità che hanno reso impossibile alla presente Sezione comprendere le argomentazioni addotte dall’appellante in sua difesa e dunque comprendere eventuali errori commessi dai primi giudici.

Pertanto, la Corte dei Conti, nella sentenza in commento ha rigettato in parte l’appello dell’economo e in parte lo ha dichiarato inammissibile, condannando l’appellante al pagamento del debito accertato a suo carico a favore dell’ente di appartenenza.

Leggi la sentenza
CC Sez. Giur. Sent. n. 155-2020


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