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Corte dei Conti: revoca di benefici pubblici


Costituisce danno erariale la revoca di un contributo di finanziamento laddove la stessa derivi da una mancata comunicazione tempestiva del dirigente circa la protrazione di lavori pubblici, disposta da apposita convenzione stipulata tra una banca e un ente pubblico.

Questo quanto espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Toscana, con la sentenza n. 186 depositata il 18 giugno 2020.

Nel caso di specie, era stato contestato al Responsabile Unico del procedimento (RUP), nonché dirigente comunale del settore competente, la mancata comunicazione tempestiva della protrazione di lavori pubblici, oltre il termine in origine previsto dalla convenzione di finanziamento per lo svolgimento dei lavori di cui sopra, stipulata con una fondazione bancaria, che ha determinato la revoca del contributo di finanziamento così come disposto dalla stessa convezione.

La Procura erariale aveva eccepito la sussistenza di un danno erariale nei confronti dell’ente pubblico per un ammontare pari al contributo revocato, in virtù della perdita irrevocabile verificatasi per l’ente stesso.

La Corte dei Conti ha richiamato quanto espresso dalla Corte dei Conti, Sez. III Appello, sentenza n. 117/2019, secondo cui “è corretta l’attribuzione al dirigente della colpa per l’intero illecito costituito dall’emissione di una legittima e dannosa determina dirigenziale, nel caso in cui manchi del tutto l’evidenza della partecipazione alla fase istruttoria del responsabile del procedimento”.

Nel caso di specie le due figure, di dirigente e di RUP coincidevano, pertanto il dipendente comunale è ritenuto dalla magistratura contabile inottemperante alle proprie funzioni sia di RUP che di dirigente, ai sensi dell’allora art. 10 del d.lgs. 163/2006 e ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. d) del d.lgs. 267/2000, in quanto avrebbe dovuto verificare la persistente copertura finanziaria dei lavori in origine programmata.

Oltre a ciò, la magistratura contabile ha richiamato quanto espresso dalla medesima Sezione, con sentenza n. 221/2016, secondo cui le funzioni gestorie in capo alla dirigenza seppur esclusive non esonerano da responsabilità gli organi politici ove sia ravvisabile  un concorso causale concreto alla produzione del danno erariale nei confronti dell’ente pubblico.

Nel caso di specie, la Corte dei Conti ha rilevato il concorso causale di altri comportamenti omissivi irregolari da parte degli organi politici tali da poter ritenere riducibile della metà il risarcimento per danno erariale richiesto dalla Procura.

Pertanto, la Corte dei Conti, nella sentenza in commento ha accolto parzialmente  le richieste di danno avanzate dalla Procura erariale, condannando il dipendente comunale soltanto in parte al risarcimento del danno erariale causato all’Amministrazione di appartenenza.

Leggi la sentenza
CC, Toscana, Sez. giur. sent. n. 186 del18 giugno 2020.


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