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ARCONET: il disavanzo ripianato


La commissione Arconet, con la FAQ n. 40 del 1° luglio 2020, ha fornito chiarimenti in merito al disavanzo di amministrazione ripianato per un importo superiore a quello applicato al bilancio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 111, comma 4 bis del d.l. 18/2020.

La Commissione ha precisato che l’art. 111 comma 4-bis del DL n. 18 del 2020 quando fa riferimento al “disavanzo ripianato per un importo superiore a quello applicato al bilancio” indica quello ripianato nel corso di un esercizio, intendendo con ciò riferirsi a quello precedente, per consentire agli enti, in sede di approvazione del bilancio di previsione, o di variazione del bilancio, di applicare come “Ripiano disavanzo” un importo ridotto del maggiore recupero.

La norma in commento detta la corretta modalità di determinazione del maggior recupero considerando solo quello che può essere riferito ai maggiori accertamenti o ai minori impegni previsti per l’attuazione del piano di rientro approvato.

L’applicabilità della suddetta norma presuppone che gli enti abbiano approvato un piano di rientro che individui le attività da adottare annualmente e preveda i relativi maggiori accertamenti o minori impegni.

Solo l’approvazione di un piano di rientro così dettagliato garantisce, ad avviso della Commissione, la verifica dell’effettivo anticipo del recupero previsto e la sua determinazione.

Infine, la Commissione ha chiarito che la norma in commento non si applica al ripiano del disavanzo da ri-accertamento straordinario dei residui di cui all’art. 3, comma 7, del d.lgs. 118 del 2011, che non è correlato ad un piano di rientro.


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