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Criteri ambientali minimi non indispensabili


L’omessa indicazione dei  criteri ambientali minimi (CAM) rende comunque possibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione ad una gara.

Questo il principio espresso dal TAR di Firenze con sentenza del 26 Giugno 2020 n. 801.

Nel caso di specie, il ricorrente aveva impungnato una procedura di gara poichè sosteneva che l’aggiudicazione del servizio di illuminazione pubblica  fosse stato affidato ad un operatore economico che aveva omesso di indicare i criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio precitato.

I criteri ambientali minimi (CAM) sono i requisiti ambientali come definiti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell’ambito di quanto stabilito dal piano per la sostenibilità ambientale e sono volti ad individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore  sotto il profilo ambientale, tenuto conto della disponibilità di mercato.

I magistrati amministrativi  hanno precisato che non può sostenersi che l’omessa indicazione dei  CAM possa rendere illegittima la procedura di gara.

Infatti, i magistrati hanno evidenziato che, anche laddove non siano stati indicati i CAM ma si renda possibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara, l’affidamento può essere legittimamente concesso e pertanto hanno dichiarato  infondata l’impugnazione del ricorrente.

Per le ragioni suesposte, i magistrati amministrativi hanno respinto il ricorso proposto dal ricorrente ed hanno invece avvallato le ragioni del resistente, il quale adduceva che l’omessa indicazione dei CAM non fosse motivo di esclusione dalla predetta procedura di gara.

Pertanto, il Tar di Firenze, nella sentenza in commento, ha stabilito che l’omessa indicazione dei CAM non rende impossibile  il calcolo di conveninza tecnica ed economica ai fini dell’aggiudicazione del servizio.

Leggi la sentenza
TAR Toscana sentenza del 26 Giugno 2020 n. 801


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