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Durc irregolare: esclusione dell’operatore economico


Le stazioni appaltanti devono escludere dalla partecipazione alle procedure d’appalto gli operatori economici che presentano ai fini della gara documentazione o dichiarazioni non veritiere, così come disposto dall’art. 80, comma 5  del d.lgs. 50/2016.

Quest’ultimo il principio espresso dal TAR del Lazio con sentenza del 26 Giugno 2020 n. 7211, riguardo all’esclusione di un operatore economico da una procedura di gara.

Nel caso di specie, un operatore economico si era avvalso dell’istituto del  c.d. “avvalimento”, ex art. 89 del d.lgs. 50/2016, ovvero della possibilità per un operatore economico, singolo o in raggruppamento, di soddisfare, per un determinato appalto, la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, necessari per partecipare ad una procedura di gara,  avvalendosi anche delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

L’art. 89 del d.lgs. 50/2016 prevede inoltre che la stazione appaltante debba verificare, se i soggetti della cui capacità l’operatore economico intende avvalersi, soddisfano o meno i criteri prescritti ai fini della partecipazione della gara indetta.

Tali criteri di cui l’operatore economico in questione si era avvalso attraverso l’istituto dell’avvalimento  però nel corso della procedura di gara sono risultati mendaci. I giudici amministartivi hanno precisato che, come previsto dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016, nel caso di dichiarazioni non veritiere,  la stazione appaltante debba escludere l’operatore dalla procedura di gara.

Inoltre, i giudici amministravi, nella sentenza in commento, richiamando la giurisprudenza consolidata in materia, hanno ribadito che in forza del combinato disposto dei citati artt. 80, comma 5, e 89, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, in caso di avvalimento, la dichiarazione mendace presentata dall’impresa ausiliaria comporta l’esclusione dalla procedura di gara dell’operatore economico che si è avvalso delle capacità altrui per integrare i prescritti requisiti di partecipazione. Pertanto, il TAR del Lazio, nella sentenza in commento,  ha ribadito il principio secondo cui la stazione appaltante debba verificare i requisiti dichiarati dagli operatori economici e allorché riceva dall’ente previdenziale comunicazioni di durc irregolare degli operatori economici partecipanti alla gara è tenuta ad escluderli dalla procedura di gara, eventualmente anche revocando l’aggiudicazione precedentemente effettuata, senza procedere all’invito di regolarizzazione del predetto  documento.

Leggi la sentenza
TAR Lazio sentenza del 26 Giugno 2020 n. 7211

 


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