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Concessioni di presidi sanitari: le caratteristiche del business plan


Il business plan,  ovvero il piano di sostenibilità economico-finanziaria sul quale si fonda la sostenibilità delle operazioni poste alla base di un affidamento in concessione deve indicare dati concreti e verificabili.

Questo il principio espresso dal TAR della Liguria con sentenza del 13 Giugno 2020 n. 371, riguardo la redazione del business plan.

Nel caso di specie,  per l’affidamento in concessione  di presidi sanitari, la cui essenzialità e delicatezza impone alle stazioni appaltanti una verifica di anomalia molto rigorosa, era stato predisposto un business plan in cui mancavano dati relativi alla gestione economico-finanziaria pregressa ed una valutazione fortemente prognostica, non fondata su dati concreti e verificabili ma su previsioni la cui attendibilità non risultava dimostrata dai predetti dati.

Inoltre,  la stazione appaltante, attraverso la verifica di anomalia dell’offerta, ha riscontrato che il business plan predisposto  dall’operatore economico non riusciva –a causa del forte carattere prognostico- ad indagare la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzazione dell’ offerta addotte nella documentazione presentata dall’operatore economico.

Pertanto, i giudici amministrativi, nella sentenza in commento, hanno ricordato che il business plan deve obbligatoriamente riportare dati concreti e verificabili.

Leggi la sentenza
TAR Liguria sentenza del 13 Giugno 2020 n. 371


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