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Gara telematica: impossibilità di caricare i files dell’offerta


L’impossibilità di caricare i documenti amministrativi  in una gara telematica deve essere dimostrata con evidenza formale ovvero con una apposita certificazione del gestore dell’infrastruttura informatica.

Questo il principio espresso dal TAR della Puglia  con sentenza del 10 Giugno 2020 n. 835, riguardo la procedura telematica di produzione dei documenti di gara e della relativa impossibilità di caricare i files dell’offerta.

Nel caso di specie, la parte ricorrente evidenziava che  l’esclusione operata dalla Stazione Appaltante (SA) era illegittima, in quanto si era trovata nell’impossibilità oggettiva di caricare i files dei documenti amministrativi per partecipare alla gara sulla piattaforma M.E.P.A..

Oltre a ciò, la ricorrente lamentava il fatto che il mancato caricamento degli atti sulla piattaforma telematica non poteva essere colmato attraverso il soccorso istruttorio, in quanto, non avendo caricato neanche la domanda di partecipazione, la SA non era riuscita sostanzialmente ad acquisire neanche lo status di partecipazione alla gara della ricorrente.

In merito all’impossibilità oggettiva di caricare files, la parte ricorrente, non aveva  fornito prova di qualsivoglia effettivo malfunzionamento informatico della piattaforma M.E.P.A., la quale invece ha consentito a tutti gli altri concorrenti inviati di caricanre nella Sezione “Documentazione gara” la documentazione amministrativa richiesta dal disciplinare di gara,   e nessun altro concorrente aveva riscontrato problematiche simili a quelle lamentate dal ricorrente.

I giudici amministrativi hanno rilevato che qualora si fossero verificate problematiche nel caricamento dei documenti di gara, occorreva che la parte ricorrente fornisse evidenza formale, ad esempio la produzione in giudizio di un avviso di malfunzionamento o il rilascio di una certicazione fornita dal gestore dell’infrastruttura informatica  che attestasse detto malfunzionamento, in rigorosa applicazione dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c..

Inoltre, i giudici amministrativi hanno censurato il soccorso istruttorio da parte della SA , ribadendo il fatto che le procedure previste dalla piattaforma M.E.P.A. sono da considerarsi porta d’accesso principale alla gara telematica e non si può prendere in considerazione chi non sa avvalersi degli strumenti informatici.

Inoltre, il soccorso istruttorio è sancito, nell’ambito della disciplina generale del procedimento amministrativo dall’art. 6, comma 1, lett. b) della legge n. 241 del 1990 in base al quale il responsabile del procedimento è tenuto a chiedere “il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete”, sollecitando il privato a porre rimedio ad eventuali dimenticanze o errori. Ciò tiene conto, tra l’altro, del principio, enunciato dall’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, di collaborazione, efficacia ed economicità dell’azione dell’Amministrazione pubblica.
Nelle procedure di gara pertanto è preclusa qualsiasi forma di integrazione documentale, pena la violazione non solo del canone di imparzialità e di buon andamento dell’azione della P.A., ma anche del principio della par condicio di tutti i concorrenti.
Il soccorso istruttorio è un istituto procedimentale non adottabile ogni qualvolta si configurino in capo al partecipante obblighi di correttezza e oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti.

Il TAR della Puglia ha ribadito come tale interpretazione normativa rigorosa trova giustificazione in nome del principio di auto responsabilità in capo ai concorrenti, secondo cui ciascuno di essi si deve assumere le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione.

Il soccorso istruttorio consente di completare o chiarire dichiarazioni o documenti già presentati, ma non di introdurre documenti nuovi, né tantomeno che la norma possa essere utilizzata per supplire alla violazione di adempimenti procedimentali o all’omessa allegazione dei documenti richiesti a pena di esclusione.
I giudici amministrativi, alla luce di quanto sopra rilevato, hanno ritenuto l’invito alla regolarizzazione dei documenti dell’offerta non caricati nella procedura di gara telematica costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio.

I giudici amministrativi, nella sentenza in commento, hanno ricordato che qualora in una gara telematica non venisse caricata tutta la documentazione amministartiva necessaria, e inoltre non venisse dimostrato con evidenza formale la causa dell’impossibilità del mancato deposito della documentazione, tutto ciò comporta l’esclusione automatica dalla gara telematica.

Leggi la sentenza
TAR Puglia sentenza del 10 Giugno 2020 n. 835


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