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Sostituzione revisore dimissionario: il chiarimento Min. Interno


Il Ministero dell’Interno, in risposta ad una richiesta pervenuta da un ente locale, ha fornito con parere del 11 giugno 2020, chiarimenti in merito alla sostituzione del revisore dimissionario prima dello scadere del termine di preavviso delle dimissioni presentate.

Il Ministero ha chiarito che l’ente può procedere alla nomina del nuovo revisore, senza aspettare il decorso effettivo dei 45 giorni previsti per la proroga dell’incarico e come termine di preavviso per la rassegnazione delle dimissioni.

Il Ministero dell’Interno ha ricordato che l’organo di revisione economica finanziaria negli enti locali dura in carica 3 anni, ai sensi dell’art. 235 del d.lgs. 267/2000, e che alla scadenza l’incarico può essere prorogato fino ad un massimo di 45 giorni.

Il ricorso all’istituto della proroga non è, ad avviso del Ministero nel parere in commento, un obbligo e non occorre attendere il decorso effettivo dello stesso prima di poter procedere alla sostituzione dell’organo di revisione, che nel caso di specie aveva rassegnato le proprie dimissioni poco prima della scadenza naturale del mandato.

Pertanto, l’ente può richiedere, durante i 45 giorni  di preavviso delle dimissioni presentate dal revisore uscente, alla Prefettura competente di procedere all’estrazione per sorteggio per la nomina del nuovo revisore.

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Parere Ministero dell’Interno


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