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Il ricorso “al buio” non è ammissibile


Il ricorso al buio, ovvero il ricorso proposto avverso un provvedimento senza esprimere i motivi fondanti, se pur ammesso in passato, non appare più ammissibile alla luce anche dei principi nazionali e comunitari.

Questo il principio espresso dal TAR della Liguria con sentenza del 13 Giugno 2020 n. 371, riguardo al ricorso al buio e la relativa decorrenza dei termini per effettuare il ricorso.

Nel caso di specie, il ricorrente ha impugnato un provvedimento di affidamento per la concessione in gestione di presidi ospedalieri ritenuto illeggittimo senza però evidenziare i motivi per cui veniva presentato il ricorso.

I giudici amministrativi hanno evidenziato come la parte non sia essere costretta ad impugnare un provvedimento il cui ricorso fin dall’inizio appare infondato in quanto privo di motivazione e presentato al solo fine di non decadere dalla possibilità di impugnare il medesimo, interompendo così i termini di impugnazione.

Inoltre, il TAR della Liguria ha precisato che proporre un ricorso avverso un provvedimento presuppone anche il pagamento del contributo unificato,  contributo che  nel caso di specie ammontava ad un valore elevato, rendendo così ostico l’accesso alla tutela giurisdizionale della controparte chiamata in giudizio a difendere i propri interessi, che verrebbe così ad essere costretta a  pagare l’imposta sul diritto di accesso per poter far fronte ad un ricorso  manifestatamente infondato fin dall’inizio (poiché mancanti i motivi di impugnazione), come quello c.d. “al buio”, determinando così una disparità tra le parti.

Infatti, i giudici amministrativi hanno precisato altresì che, per quanto concerne le gare pubbliche, proporre un ricorso e quindi pagare l’imposta del contributo unificato, senza apportare fondati motivi al ricorso, risulterebbe essere  in contrasto con il principio di parità delle parti oltre che di effettività della tutela nonché con la stessa disciplina prevista dalla normativa in materia di contributo unificato.

Pertanto, i giudici amministrativi, nella sentenza in commento, hanno evidenziato che il ricorso al buio, ovvero senza esprimere i motivi per cui si ricorre in giudizio, non sia ammissibile.

Leggi la Sentenza
TAR Liguria sentenza del 13 Giugno 2020 n. 371


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