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Il principio di rotazione è derogabile


Il principio di rotazione, disposto dall’art. 36 del d.lgs. 50/2016, non opera in modo assoluto ed inderogabile poiché, in determinate circostanze e con adeguata motivazione, l’amministrazione può estendere l’invito a partecipare ad una gara anche al gestore uscente.

Questo il principio espresso dal TAR delle Marche con sentenza del 15 giugno 2020 n. 385, riguardo il principio della rotazione di cui all’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016.

Nel  caso di specie,  la stazione appaltante (SA) non aveva effettuato un affidamento diretto al contraente uscente, bensì aveva indetto una gara a procedura ristretta  a cui hanno dato risposta 19 operatori, soltanto 3 di essi avevano proposto un’offerta, confermando i timori della stazione appaltante di non ricevere un numero sufficiente di offerte per poter svolgere un’adeguata comparazione delle offerte.

Infine l’affidamento è stato aggiudicato al gestore uscente, poiché ritenuto più idoneo e con una maggiore garanzia di affidabilità, la SA nella motivazione dell’atto di affidamento ha richiamato quanto previsto dalle linee guida ANAC n. 4 secondo cui costituisce giustificazione plausibile l’affidamento al gestore uscente qualora risulti affidabile.

Conseguentemente a ciò, gli operatori economici hanno presentato ricorso per violazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.

I giudici amministrativi hanno ricordato che, nell’ambito delle procedure di gara, il principio di rotazione, ex art. 36 d.lgs. n. 50/2016,  trova giustificazione nell’esigenza di tutelare la concorrenza qualora si ritenga di essere esposti ad un rischio di consolidamento di posizioni anticoncorrenziali da parte di alcuni operatori economici, da ciò ne deriva il divieto di partecipazione alle ulteriori procedure indette da parte di chi risulta già esser stato aggiudicatario ovvero che sia già stato invitato a selezioni precedenti.

Inoltre, secondo il TAR delle Marche, il principio di rotazione è volto ad ampliare al massimo la platea degli offerenti, ponendo così in essere una concorrenzialità sostanzialmente analoga a quella che si sarebbe potuta presumere nel caso di una procedura aperta.

Il TAR delle Marche ha ribadito che, se fosse stato rigorosamente applicato il principio di rotazione di cui all’art. 36 del d.lgs. 50/2016 così come pretendevano gli operatori economici ricorrenti, essi sarebbero risultati comunque inseriti per ultimi nella graduatoria finale, a tutto discapito dell’interesse dell’amministrazione (anch’esso comunque meritevole di tutela poiché interesse della collettività) ad aggiudicare il servizio alle migliori condizioni economiche offerte dal mercato.

Pertanto, i giudici amministrativi, nella sentenza in commento, hanno ricordato che il principio di rotazione, per orientamento consolidato giurisprudenziale, non opera in modo assoluto ed è derogabile in determinate circostanze, previa adeguata motivazione.

Leggi la Sentenza
TAR Marche sentenza del 15 giugno 2020 n. 385


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