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Incarico di RPCT: la delibera ANAC


L’Anac, con delibera n. 453 del 27 maggio 2020, ha fornito raccomandazioni circa il “conferimento dell’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)” negli enti locali.

L’Autorità ha deliberato non si può conferire in un ente locale l’incarico di RPCT ad un funzionario di categoria D in presenza di una struttura dirigenziale, in quanto tale incarico non risulta conforme alla disposizione normativa sancita dall’art. 1, comma 7 della legge 190/2012.

Nel caso di specie, da una verifica effettuata dall’Autorità sul sito istituzionale di un ente locale è stato riscontrato che con decreto sindacale era stato conferito l’incarico di RPCT del predetto ente ad un funzionario di categoria D, non apicale e non avente funzioni dirigenziali, collocato nella struttura subordinata al Segretario generale, al quale a sua volta erano invece attribuite funzioni gestionali, sebbene presso la struttura dell’ente risultino in servizio n. 8 figure dirigenziali.

La scelta operata dall’ente di nominare RPCT il suddetto funzionario di categoria D ha trovato fondamento nella qualifica ricoperta dal predetto funzionario che sebbene sia un’avvocato non annovera tra le sue competenza la difesa giudiziale dell’ente in materia di diritto del lavoro e diritto penale, in quanto affidate ad avvocati esterni all’ente stesso.

L’Anac ha ricordato che ai sensi dell’art. 1, comma 7 della legge 190/2012 negli enti locali i compiti di RPCT debbano essere svolti di norma dal Segretario comunale, come ribadito anche nel PNA 2019-2021, il quale ha chiarito che eventuali scostamenti dalla predetta norma debbano essere adeguatamente motivati.

L’Autorità ha ribadito quanto già affrontato nella delibera n. 841/2018 ovvero che:

– sebbene non vi sia una previsione normativa circa l’incompatibilità tra le funzioni di avvocato di ente pubblico e quelle di RPCT, ciò si possa desumere dalla legge speciale, regio decreto n. 1578/1933, sull’iscrizione all’albo speciale degli avvocati di enti pubblici che richiede quale requisito principale l’esclusività delle funzioni legate all’attività forense;

-l’individuazione del segretario comunale quale RPCT dell’ente come scelta ottimale da porre in essere trova fondamento nelle funzioni che il segretario è chiamato a svolgere ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 267/2000, ovvero allo svolgimento di molteplici attività riconducibili per lo più a un ruolo di garanzia, così come  lo è la prevenzione della corruzione.

Pertanto, l’Autorià, nella delibera in commento, ha raccomandato all’ente di valutare, alla luce delle indicazioni sopra riportate, l’individuazione del soggetto più idoneo a cui conferire l’incarico di RPCT che possa svolgere i compiti di prevenzione  della corruzione, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 1, comma 7 della legge 190/2012, con efficacia, autonomia e indipendenza.

Leggi la delibera
Anac Delibera n. 453 del 27 maggio 2020 omissis

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