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Pubblicata in G.U. la legge di conversione del d. l. 19/2020


È stato pubblicato nella G.U. n. 132 del 23 maggio 2020, la legge 22 maggio 2020, n. 35, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Rispetto al testo del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, la legge di conversione ha apportato le seguenti modifiche:

  • all’ 1, co. 2, lett. a), al fine di consentire, ai soggetti con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, con disabilità intellettiva o sensoriale o con problematiche psichiatriche e comportamentali con necessità di supporto, certificate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di uscire con un accompagnatore, qualora ciò sia necessario per il benessere psico-fisico della persona e purché siano pienamente rispettate le condizioni di sicurezza sanitaria previste dalla normativa anti-contagio;
  • all’ 1, co. 2, lett. d), estendendo la misura della quarantena precauzionale a tutti i soggetti che accedono al territorio italiano e non solo ai cittadini italiani che fanno rientro nei confini nazionali, in vista di una graduale riapertura delle frontiere;
  • È stato soppresso l’ 1, co. 2 lett. f), laddove questo prevedeva il divieto a tenere riunioni o assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, che vengono ora “limitati” ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. g.;
  • È stato inserito l’ 1, co. 2 lett. h), che prevede l’adozione di protocolli sanitari, d’intesa con le diverse confessioni, per la definizione di misure necessarie ai fini dello svolgimento, in condizioni di sicurezza, delle funzioni religiose;
  • all’ 1, co. 2, lett. n), per garantire la possibilità di svolgere individualmente o con un accompagnatore, per i minori e le persone non autosufficienti, attività sportiva o motoria nel rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale minima;
  • all’ 1, co. 2, lett. o), per precisare meglio come sia consentita la prosecuzione del servizio di trasporto delle persone solo nel caso in cui il gestore sia in grado di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale minima a bordo dei mezzi;
  • all’ 1, co. 2, lett. t), per precisare meglio come siano esclusi, dalla limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive, i concorsi destinati al personale sanitario e socio-sanitario;
  • È stato sostituito l’ 1, co. 2, lett. cc), disponendo il divieto o limitazione dell’accesso di parenti e visitatori nelle strutture di ospitalità, residenziali o riabilitative, nonché negli istituti penitenziari, con l’eccezione degli incontri tra genitori e figli, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie o, laddove questo non sia possibile, in collegamento da remoto;
  • È stato introdotto l’ 1-bis, per consentire, limitatamente al territorio del comune di residenza o dimora e nel rispetto delle norme anti-contagio, l’attività di raccolta a mano, svolta individualmente, di prodotti agricoli e selvatici non legnosi;
  • all’ 3, co. 2, disponendo che i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti in materia di contenimento del contagio che siano in contrasto non solo con la normativa statale, ma anche con le misure regionali;
  • all’4, prevedendo una diversa modulazione delle sanzioni per il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’art. 1 del decreto legge in commento. Inoltre, è stato modificato il co. 9, prevedendo che i Prefetti:
    • possono avvalersi del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza per i controlli in materia di rispetto della normativa anti-contagio;
    • devono assicurare l’esecuzione delle misure di contenimento nei luoghi di lavoro, avvalendosi anche del personale ispettivo dell’azienda sanitaria locale competente per territorio e dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Leggi la legge di conversione
L. 22 maggio 2020, n. 35


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