Un sindaco ha chiesto un parere riguardante la possibilità di rimuovere il vincolo del prezzo massimo di cessione dei fabbricati, come previsto dalla normativa urbanistica del comune, a favore degli assegnatari in proprietà di alloggi presenti nel territorio comunale, che erano stati realizzati in edilizia convenzionata su un’area compresa nel piano di edilizia economica e popolare, il cd. “PEEP 3”, che ne avevano fatto richiesta al comune stesso.
I magistrati contabili delle Marche, con la deliberazione 5/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 maggio 2020, hanno ritenuto la richiesta di parere inammissibile sotto il profilo oggettivo, in quanto la richiesta di parere mirerebbe ad ottenere un controllo preventivo di legittimità che andrebbe infine ad incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei privati, oltre a ciò, secondo i magistrati contabili il quesito non rientrerebbe nella materia della contabilità pubblica di competenza della presente Corte.
Per tali motivi, la richiesta di parere è inammissibile.
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CC Sez. Controllo Marche del. n. 5 – 20