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Valle D’Aosta, del. n. 7 – Compensi degli amministratori di società partecipate


Un Sindaco ha chiesto un parere  volto a sapere da quando opera il criterio di competenza e il computo degli oneri relativi ai compensi spettanti agli amministratori di una società partecipata dall’ente, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 4, comma 4 del d.l. 95/2012, e se gli stessi possano essere applicati retroattivamente da parte della suddetta società.

I magistrati contabili della Val d’Aosta, con la deliberazione 7/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 maggio 2020, hanno  ritenuto la richiesta di parere inammissibile sotto il profilo oggettivo, in quanto, sebbene il quesito sia riconducibile alla materia della contabilità pubblica dunque oggetto di funzione consultiva della Corte dei Conti, il quesito non presenta i caratteri dell’astrattezza e della generalità poiché è palesemente riferito ad un caso specifico e concreto, ovvero la determinazione e la contabilizzazione dei compensi, già erogati da una società pubblica,  ai propri componenti del C.d.A.

I magistrati contabili hanno ribadito che laddove la presente Sezione fornisse il parere richiesto, questo verrebbe a configurarsi come una valutazione ex post dell’azione amministrativa posta dalla Società, in contrasto con quanto già espresso a tal fine dal proprio collegio sindacale, e si determinerebbe una sovrapposizione alle funzioni  giurisdizionali di altri organi della predetta Corte, per gli eventuali profili di danno erariale, qualora venisse reso il parere richiesto che verrebbe così a configurerebbe come una sorta di assenso ex post circa la correttezza di atti gestionali che hanno dispiegato ormai i propri effetti.

Per questi motivi, la richiesta di parere è inammissibile.

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CC Sez. Controllo Valle D’Aosta del. n. 7 – 20


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