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Marche, del.n. 15- Canone per occupazione di demanio marittimo


Un sindaco ha chiesto un parere  in merito all’interpretazione dell’art. 93 del d.lgs. 259/2003 ovvero se sia corretta l’interpretazione di ritenere un operatore di telefonia che fornisce reti di comunicazione elettronica esonerato dal pagamento del canone per occupazione di demanio marittimo.

I magistrati contabili delle Marche, con la deliberazione 15/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 maggio 2020, hanno ritenuto la richiesta di parere inammissibile sotto il profilo oggettivo, in quanto sebbene l’ente abbia sottolineato come il pagamento di detto canone costituisca un’entrata per l’ente pubblico, e quindi che lo stesso ha un’incidenza sull’equilibrio di bilancio dell’ente, l’oggetto del parere non rientrerebbe nell’ambito della materia della contabilità pubblica di competenza della presente Corte.

Per tale motivo, la richiesta di parere è inammissibile.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Marche del. n. 15 – 20

 


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