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Decreto Rilancio: le principali novità in materia di mobilità


E’ stato pubblicato in G.U.  il cd. “decreto rilancio” d.l.n. 34/2020, recante “misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Si riportano di seguito le principali novità apportate dal decreto legge precitato in materia di mobilità.

L’art. 200, concernente “ Disposizioni in materia di trasporto pubblico  locale”, stabilisce  che al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale  e regionale di passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, é istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l’anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo  periodo del precedente biennio.

Il Fondo sarà destinato, nei limiti delle risorse disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti con riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale dall’attuazione delle misure previste dall’articolo 215   del presente decreto.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, saranno stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui sopra alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio grosscost.

Tali criteri, al fine di evitare sovra compensazioni, saranno definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza.

In considerazione delle riduzioni dei servizi di trasporto pubblico passeggeri conseguenti alle misure di contenimento per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, non trovano applicazione, in relazione al trasporto ferroviario passeggeri di lunga    percorrenza e per i servizi ferroviari interregionali indivisi, le  disposizioni che prevedono decurtazioni di corrispettivo o l’applicazione di sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Al fine di garantire l’operatività delle imprese di trasporto pubblico di passeggeri, le autorità competenti, erogheranno alle stesse imprese, entro il 31 luglio 2020, un importo non inferiore all’80 % dei corrispettivi contrattualmente previsti al 31 agosto 2020.

Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo del materiale rotabile, per le regioni, enti locali e i gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale, non si applicano sino al 31 dicembre 2024 le disposizioni che prevedono un cofinanziamento dei soggetti beneficiari nell’acquisto dei mezzi.

Altresì non trovano applicazione fino al 30 giugno 2021 le disposizioni relative all’obbligo di utilizzo di mezzi ad alimentazione alternativa, qualora non sia presente idonea infrastruttura per l’utilizzo di tali mezzi.

E’ autorizzato, fino alla data del 30 giugno 2021, l’acquisito di autobus tramite la convenzione Consip Autobus  nonché l’acquisto di materiale rotabile anche in leasing.

Fino al 30 giugno 2021, le risorse statali previste per il rinnovo del materiale rotabile automobilistico e ferroviario destinato al trasporto pubblico locale e regionale potranno essere utilizzate, entro il limite massimo del 5%, per l’attrezzaggio dei relativi parchi finalizzato a contenere i rischi epidemiologici per i passeggeri ed il personale viaggiante.


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