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Decreto Rilancio: le novità in materia di personale


E’ stato pubblicato in G.U.  il cd. “decreto rilancio” d.l.n. 34/2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Si riportano di seguito le principali novità apportate dal decreto in commento.

L’art.  72 concernente “Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti” ha apportato le seguenti modificazioni agli articoli sopra citati:

  • il comma 1 dell’art. 23 del d.l. 18/2020 è stato sostituito come segue:

Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.“;

  • il comma 6 dell’art. 23 del d.l. 18/2020 è riscritto come segue:

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario  di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per l’intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.“;

3) al comma 8 dell’art. 23 del d.l. 18/2020, sono stati previsti uno o più bonus c.d. “babysitter” da erogare per un ammontare di  euro  1200 anziché come precedentemente stabilito di euro 600. Inoltre è stato previsto che il bonus sarà erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus  per servizi integrativi per l’infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di   cui all’articolo 1, comma  355,  legge  11  dicembre  2016,  n.232,  come modificato dall’articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre  2019, n. 160 di   cui all’articolo 1, comma  355,  legge  11  dicembre  2016,  n.232,  come modificato dall’articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre  2019, n. 160;

4)al comma 11 dell’art. 23 del d.l. 18/2020, l’ammontare monetario stabilito  per i benefici disposti dall’art. 23 del d.l. 18/2020 in 1.261,1 milioni di euro è stato  sostituito da 1.569 milioni di  euro.

Inoltre, al comma 3 dell’art. 25 del d.l. 18/2020, per il bonus c.d. “babysitter” per il personale sanitario sarà di euro 2000; infine il comma 5 del citato articolo ha previsto che i benefici previsti dall’articolo sopra citato sarà riconosciuto nel limite complessivo di 67,6 milioni di euro per l’anno 2020.

L’art. 73, concernente “Modifiche articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex art 33 l.104/1992” ha apportato la seguente modifica all’articolo sopra citato, ovvero ha disposto che oltre al periodo stabilito per la fruizione dei permessi retribuiti ex l. 104/1992, si debbano conteggiare ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.

 


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