Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Umbria, del. n. 35 – Qualificazione società partecipata


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibile qualificazione di una società cooperativa a rischio limitato quale società partecipata dall’Ente, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 175/2016 (TUSP), ai fini dell’espletamento degli obblighi e adempimenti a carico del Comune socio, in virtù del possesso di azioni da parte dell’ente.

I magistrati contabili dell’Umbria, con la deliberazione 35/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 maggio 2020, hanno ritenuto la richiesta di parere inammissibile sotto il profilo oggettivo, in quanto il quesito posto mira ad ottenere una specifica valutazione in ordine alla qualificazione di una determinata società cooperativa a rischio limitata quale società partecipata dall’ente, e non verterebbe sull’interpretazione del quadro normativo ad essa applicabile.

La Corte dei Conti ha precisato che, ai sensi dell’art. 5 della legge 59/1992, le azioni di partecipazione cooperativa sono prive del diritto di voto ma sono privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, pertanto i sottoscrittori di tali azioni sarebbero da ritenersi più investitori che soci.

La magistratura contabile ha infine ricordato che laddove esprimesse il parere richiesto questo potrebbe interferire o sovrapporsi con le funzioni attribuite in sede giurisdizionale  a questa o ad altre magistrature, a causa anche del ricorso ad azioni legali perpetrato dal Comune nei confronti della predetta società cooperativa volto ad ottenere la liquidazione della propria quota partecipativa.

Per tali motivi, la richiesta di parere è inammissibile.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Umbria del. n. 35 – 20


Richiedi informazioni