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Deroghe allo stato avanzamento dei lavori: l’atto di segnalazione ANAC


L’Anac con l’atto di segnalazione n. 5 del 29 Aprile 2020, concernente “l’art. 107 del d.lgs. 50/2016 e gli art. 10,14 e 23 del decreto del MIT del 7 Marzo 2018 n. 49”, ha segnalato al Governo e al Parlamento situazioni di inosservanza o di travisata applicazione della normativa di settore ed  ha altresì formulato al Governo proposte di modifica della normativa vigente di settore.

L’Autorità, data l’emergenza epidemiologica in atto, ha formulato una proposta di intervento normativo che al fine di definire i possibili comportamenti delle stazioni appaltanti  (SA) in caso di sospensione dei lavori in riferimento al pagamento delle prestazioni eseguite.

L’Anac ha evidenziato quanto segue:
– la sospensione delle attività  contrattuali è disciplinata dagli artt. 107 del Codice dei contratti, d.lgs. 50/2016, e 10 e 23 del decreto del MIT Ministero del 7 marzo 2018, n. 49;

-in materia di emissione e pagamento degli acconti del corrispettivo di appalto i riferimenti normativi da tenere presente sono gli articoli 113-bis del Codice medesimo e 14 del citato d.m. del MIT n. 49/2018.

L’Autorità, dalle richiamate disposizione, ha precisato che se deduce che, al verificarsi delle circostanze previste dai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107 sopra riportato, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto compilando il verbale di sospensione in cui si darà atto dello stato di avanzamento dei lavori.

Non è prevista in corrispondenza della sospensione l’emissione di uno Stato avanzamento lavori (SAL), che interverrà, secondo i termini e le modalità definite nella documentazione di gara e nel contratto, indipendentemente dalla sospensione.

La disciplina previgente al nuovo Codice dei contratti contemplava l’emissione del SAL nei casi di sospensione dei lavori aventi una certa durata.

Tale previsione sembra che potrà essere riprodotta nel regolamento unico di cui all’art. 216, comma 27 octies del vigente Codice dei contratti pubblici solo nell’ambito della disciplina concernete la sospensione dei lavori in fase di redazione.

L’ANAC ha infine segnalato, nell’atto in commento,  l’opportunità di prevedere, nelle future norme che saranno emanate inerenti l’attuale situazione emergenziale, una specifica indicazione che consenta alle stazioni appaltanti di emettere lo stato di avanzamento lavori anche in deroga alle disposizioni della documentazione di gara e del contratto, limitatamente alle prestazioni eseguite sino alla data di sospensione dei lavori a causa dell’epidemia in corso, al fine di poter fronteggiare efficacemente la carenza di liquidità connessa alla sospensione delle predette attività.

Leggi la segnalazione
Anac Atto di segnalazione n. 5 del 29 aprile 2020


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