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Bilancio P.A.: le novità della legge di conversione del d.l. Cura Italia


E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 110 del 29 aprile 2020, la legge n. 27/2020, di conversione del d.l. 18/2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi”, in vigore dal 30 aprile 2020.

In materia di  bilancio delle p.a. si segnalano la seguente novità.

La legge di conversione del decreto Cura Italia, d.l. 18/2020, ha aggiunto le seguenti nuove disposizioni:

–    Art. 107 bis, in materia di scaglionamento di avvisi di  pagamento  ed entrate locali, secondo cui, a decorrere dal  rendiconto  2020  e  dal bilancio di previsione 2021,  gli  enti  di  cui  all’articolo  2  del  d.lgs. 118/2011,  ovvero Regioni e enti locali di cui all’art. 2 del d.lgs. 267/2000 e rispettivi enti strumentali,  possono  calcolare  il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) delle entrate dei titoli 1  e  3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di  previsione  calcolando  la   percentuale   di   riscossione   del quinquennio precedente con i dati del 2019 in  luogo  di  quelli  del 2020;

–    All’art. 109 sono stati aggiunti i commi 1 bis, 1 ter e 2 bis, secondo cui rispettivamente:

  • Al fine di anticipare la  possibilità  di  utilizzo della  quota  libera  dell’avanzo  di  amministrazione  in  relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni  e  le  Province autonome  per  l’anno  2020  potranno  utilizzare  la   quota   libera dell’avanzo   di   amministrazione    dell’anno    precedente    dopo l’approvazione da parte della  Giunta  regionale  o  provinciale  del rendiconto della gestione 2019, anche prima del giudizio di  parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei  conti  e  della successiva  approvazione  del  rendiconto  da  parte  del   Consiglio regionale o provinciale;
  • In sede di approvazione del rendiconto 2019 da  parte dell’organo esecutivo, gli enti di cui  all’articolo  2  del  lgs. 118/2011, ovvero regioni ed enti locali di cui all’art. 2 del d.lgs. 267/2000 e rispettivi enti strumentali, sono  autorizzati  allo  svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che  ciascun  ente individua, riferite ad interventi conclusi o  già  finanziati  negli anni precedenti con risorse  proprie,  non  gravate  da  obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle  prestazioni.  Le risorse svincolate, previa comunicazione all’amministrazione  statale o regionale che ha erogato le somme, potranno essere utilizzate da ciascun  ente per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema  economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19;
  • Per l’esercizio   finanziario   2020,   in   deroga a quanto previsto dall’art. 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:
  1. a) le variazioni al bilancio di previsione potranno  essere adottate dall’organo  esecutivo  in  via  di  urgenza  opportunamente motivata, salva ratifica con legge, a pena  di  decadenza,  da  parte dell’organo consiliare entro i successivi novanta giorni  e  comunque entro il 31 dicembre dell’anno in  corso  se  a  tale  data  non  sia scaduto il predetto termine;
  2. b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall’organo esecutivo, l’organo consiliare è tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro  il  31  dicembre  dell’esercizio  in  corso,  i  provvedimenti ritenuti necessari nei  riguardi  dei  rapporti  eventualmente  sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

All’art. 109, la legge di conversione ha apportato modifiche al comma 2, aggiungendo dopo il primo periodo che l’utilizzo  della  quota  libera  dell’avanzo  di  cui  al   periodo precedente   è   autorizzato,   anche   nel   corso   dell’esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all’80 per cento della medesima quota, nel caso in cui l’organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e  l’organo  di  revisione  ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell’art.  239,  comma  1, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo  18  agosto 2000, n. 267 (TUEL).

All’articolo 111, la legge di conversione ha aggiunto il comma 4 bis secondo cui il disavanzo di amministrazione  degli  enti  di  cui all’art. 2 del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118, ovvero Regioni ed enti locali di cui all’art. 2 del d.lgs. 267/2000, e i rispettivi enti strumentali, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al  bilancio,  determinato  dall’anticipo  delle  attività previste  nel  relativo  piano  di   rientro   riguardanti   maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per  gli  esercizi successivi in attuazione  del  piano  di  rientro,  può  non  essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

Leggi la legge
L. 24 aprile 2020, n. 27

 

 


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