E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 110 del 29 aprile 2020, la legge n. 27/2020, di conversione del d.l. 18/2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi”, in vigore dal 30 aprile 2020.
In materia di bilancio delle p.a. si segnalano la seguente novità.
La legge di conversione del decreto Cura Italia, d.l. 18/2020, ha aggiunto le seguenti nuove disposizioni:
– Art. 107 bis, in materia di scaglionamento di avvisi di pagamento ed entrate locali, secondo cui, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, gli enti di cui all’articolo 2 del d.lgs. 118/2011, ovvero Regioni e enti locali di cui all’art. 2 del d.lgs. 267/2000 e rispettivi enti strumentali, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020;
– All’art. 109 sono stati aggiunti i commi 1 bis, 1 ter e 2 bis, secondo cui rispettivamente:
- Al fine di anticipare la possibilità di utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni e le Province autonome per l’anno 2020 potranno utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’anno precedente dopo l’approvazione da parte della Giunta regionale o provinciale del rendiconto della gestione 2019, anche prima del giudizio di parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale;
- In sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte dell’organo esecutivo, gli enti di cui all’articolo 2 del lgs. 118/2011, ovvero regioni ed enti locali di cui all’art. 2 del d.lgs. 267/2000 e rispettivi enti strumentali, sono autorizzati allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all’amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, potranno essere utilizzate da ciascun ente per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19;
- Per l’esercizio finanziario 2020, in deroga a quanto previsto dall’art. 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:
- a) le variazioni al bilancio di previsione potranno essere adottate dall’organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;
- b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall’organo esecutivo, l’organo consiliare è tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.
All’art. 109, la legge di conversione ha apportato modifiche al comma 2, aggiungendo dopo il primo periodo che l’utilizzo della quota libera dell’avanzo di cui al periodo precedente è autorizzato, anche nel corso dell’esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all’80 per cento della medesima quota, nel caso in cui l’organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l’organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).
All’articolo 111, la legge di conversione ha aggiunto il comma 4 bis secondo cui il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all’art. 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ovvero Regioni ed enti locali di cui all’art. 2 del d.lgs. 267/2000, e i rispettivi enti strumentali, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall’anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.
Leggi la legge
L. 24 aprile 2020, n. 27