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COVID-19: non sono vendibili i cibi da asporto non preconfezionati


Non possono essere venduti cibi da asporto non preconfezionati, pertanto il verbale comminato dalla Polizia municipale, con cui viene irrogata la sanzione di cessazione dell’attività di vendita al banco di prodotti di gastronomia e pasticceria fresca non preconfezionati in un supermercato è pienamente legittimo.

Questo il principio espresso dal TAR Emilia-Romagna con il decreto n. 183, depositato il 24 aprile 2020, con il quale i giudici hanno respinto la richiesta da parte di una società della grande distribuzione di annullare, previa sospensione dell’efficacia, il verbale di accertamento comminato per la violazione amministrativa dell’Ordinanza del Ministro della Salute, di intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna del 3 aprile 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 6 aprile 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” con riferimento all’art. 1, co.1, lett. a) nella parte in cui prevede che soltanto i supermercati della Regione Emilia-Romagna possano effettuare la vendita o la consegna a domicilio di cibi preconfezionati, senza alcuna forma di somministrazione o consumo in loco.

I magistrati, nel decreto in commento, hanno evidenziato che le disposizioni di cui alla predetta ordinanza non contrastano  con la normativa nazionale di natura emergenziale, ponendosi in linea con la previsione di cui all’art. 1 co. 2, lett. j) d. l. n. 6/2020, la quale dispone  la chiusura di tutte le attività commerciali, con esclusione degli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità, e  con le prescrizioni applicative in tema di limitazioni all’attività commerciale dettate dal DPCM 11  e 22 marzo 2020 nonché reiterate dal DPCM 1° aprile 2020, i quali vanno a costituire un quadro normativo in cui si delinea la valenza dell’attività essenziale di vendita di prodotti alimentari, ai fini della tutela della salute e del benessere dei cittadini in periodo di emergenza sanitaria.

I giudici, considerando che l’ordinanza contestata fa salva l’attività di preparazione e vendita di cibi da asporto all’interno dei supermercati, nonché di vendita e consegna a domicilio, purché preconfezionati e senza forme di somministrazione e consumo in loco, non hanno ravvisato elementi che smentissero i presupposti di fatto e di diritto posti alla base dell’accertata infrazione commessa da parte del ricorrente.

Per questi motivi, i giudici hanno decretato il rigetto del ricorso.

Leggi il decreto
TAR Emilia-Romagna, sez. I, 24 aprile 2020, n. 183


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