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Valle d’Aosta, del. n. 3 – Edilizia popolare


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito in merito alle azioni da intraprendere verso i nuclei familiari assegnatari di alloggi facenti parte del patrimonio comunale o in disponibilità dell’ente, in regime di edilizia residenziale pubblica o emergenza abitativa con uno stato di morosità pregressa, e in particolare, se sussistano i presupposti per una risoluzione del contratto per morosità ed eventualmente a quale dei soggetti coinvolti nella gestione delle politiche abitative dovrebbe essere attribuita tale competenza.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 3/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 aprile, hanno ritenuto la richiesta di parere inammissibile sotto il profilo oggettivo, in quanto il quesito posto non presenta una portata ermeneutica generale e astratta, essendo strutturato in maniera tale che una pronuncia da parte della Sezione si configurerebbe come un’ingerenza nell’attività gestionale e decisionale concreta di esclusiva competenza dell’ente.

Per questi motivi, la richiesta di parere è inammissibile.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Valle d’Aosta del. n. 3 – 20


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