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Premi ai lavoratori: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate


L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 18-E del 9 aprile 2020, contenente “ulteriori chiarimenti- art. 63 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”.
A seguito di molteplici richieste di chiarimento in merito a quanto previsto dall’art. 63 del d.l. 18/2020, relativo al premio dei lavoratori dipendenti di 100 euro per il mese di marzo 2020, rapportati al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese, per coloro che possiedono un reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente inferiore a 40.000 euro annui, l’Agenzia ha precisato che:

  • Il premio non spetta a chi ha espletato l’attività lavorativa in smart working o a chi è stato assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi ecc);
  • I sostituti d’imposta possono utilizzare l’istituto della compensazione di cui all’art. 17 del d.lgs. 241/1997 per il recupero dell’incentivo erogato;
  • Ai fini della determinazione dell’importo del premio spettante si potrà utilizzare, in alternativa il criterio indicato nella circolare AE n. 8/E del 2020 (basato sul rapporto tra ore ordinarie lavorate e ore ordinarie lavorabili) anche il rapporto tra i giorni di presenza in sede, indipendentemente dal numero di ore di lavoro prestate, effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili come previsti dal CCNL di riferimento applicato ai lavoratori. In tal caso il premio erogabile sarà pari all’importo di 100 euro moltiplicato per il suddetto rapporto;
  • Il bonus da 100 euro spetta al lavoratore che abbia svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, indipendentemente dall’orario di lavoro assegnatogli, ovvero a prescindere che sia in regime full time o in regime part-time;
  • In caso di lavoratore part-time, ai fini del calcolo del quantum erogabile, il rapporto dovrà tener conto dei giorni effettivamente lavorati;
  • In caso di più contratti part-time, il premio sarà erogato dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore, fermo restando il limite massimo di 100 euro.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le Direzioni generali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite nella risoluzione in commento siano rispettate dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.

Leggi la risoluzione
Agenzia delle Entrate, 9 aprile 2020, risoluzione n. 18-E


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