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Piemonte, del. n. 35 – Datio in solutum


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di accettare una prestazione diversa, ossia la cessione di un terreno, in luogo dell’adempimento tributario consistente nel pagamento dell’imposta dovuta all’ente (cd. istituto della “datio in solutum”), con riferimento, nella fattispecie, a un debito IMU.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 35/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 aprile, hanno chiarito che, in assenza di una normativa specifica relativa ai tributi locali, non è possibile il ricorso generalizzato all’istituto della datio in solutum, previsto dall’art. 1197 Codice civile.

Il Collegio ha precisato che, in linea di massima, il debitore non può eseguire una prestazione diversa da quella dovuta, a meno che il creditore lo consenta e nei soli casi previsti dalla normativa vigente, ovvero per  imposte sul reddito, sulle successioni e donazioni e sui beni culturali.

I magistrati contabili, nella deliberazione in commento, hanno inoltre precisato che l’eventuale accettazione dell’adempimento tributario mediante erogazione di un diverso tipo di prestazione determinerebbe, come conseguenza, la cancellazione dei residui attivi, incidendo infine negativamente sul risultato di amministrazione dell’ente.

Pertanto, secondo la Corte dei Conti, gli enti non possono ricorrere all’istituto  della datio in solutum per la riscossione di tributi locali.

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CC Sez. Controllo Piemonete del. n. 35 – 20


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