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Decreto Cura Italia: i chiarimenti dell’Inps


L’Inps ha pubblicato la Circolare 3723/C del 15 aprile 2020, contenente “prime indicazioni in merito alle disposizioni recate dal d.l. 17 marzo 2020, n. 18 “Cura Italia”, come modificato dal d.l. 8 aprile 2020, n. 23 “DL Imprese”.

A seguito di molteplici richieste di interpretazione delle norme contenute nel d.l. 18/2020, c.d. Decreto Cura Italia, in particolare su quanto disposto dall’art. 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza, l’INPS ha chiarito che:

  • laddove il d.l. 18/2020 in sede di conversione in legge venisse modificato, ciò potrebbe comportare la necessità di un nuovo intervento interpretativo delle suddette norme da parte dell’Istituto previdenziale;
  • l’art. 103 del d.l. 18/2020 non dispone né a favore dell’obbligato e né a favore della p.a. ma si limita a evidenziare che fino al 15 maggio 2020 i termini previsti dalle singole norme non trovano applicazione, pertanto secondo l’istituto giuridico civile della c.d. “sospensione” non viene tolto valore al periodo eventualmente già trascorso ma vengono ad essere appunto cristallizzati ovvero sospesi gli effetti per tutto il periodo di sospensione;
  • le attività sospese da ordinanze che ne hanno disposto l’obbligo di chiusura ai sensi dell’art. 1 del DPCM 22 marzo 2020 non dovrebbero chiedere un adempimento formale nei confronti del REA;
  • le attività non sospese ai sensi dell’art. 1, comma 1 del DPCM 22 marzo 2020 ma che sono state chiuse in quanto non in grado di assicurare le condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi dell’art. 1, comma 3 del predetto DPCM o che sono state chiuse volontariamente dal titolare dell’attività sarà necessaria di denunziare al REA la ripresa dell’attività, indicando anche il periodo temporale di sospensione, fermo restando che per detto adempimento, per gli imprenditori che vogliano comunicare al SUAP la sospensione, possono ricorrere al portale “impresainungiorno.gov.it”.

Trattandosi di un adempimento incidente in via diretta sull’attività di impresa, la comunicazione di ripresa dell’attività dovrà transitare tramite il SUAP, contestuale alla comunicazione unica, al fine di evitare al segnalante una ridondanza di adempimenti burocratici.

Leggi la circolare
Ministero dello Sviluppo Economico Circolare n. 3723 del 15-04-2020


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