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Formula matematica per l’assegnazione del punteggio


Nell’ambito delle gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è necessario che nell’assegnazione dei punteggi venga utilizzato tutto il potenziale differenziale previsto per il prezzo.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato sez.V, con sentenza del 10 Aprile 2020 n. 2356, riguardo alla disciplina di cui all’art. 95 del d.lgs. 50 del 2016.

Nel caso di specie, il ricorrente sosteneva l’illegittimità della formula matematica adottata dalla Stazione Appaltante, asserendo che le modalità con cui essa era stata interpretata ed applicata avrebbe comportato effetti irragionevoli, privando sostanzialmente la gara in questione di un vero confronto concorrenziale circa la convenienza economica delle offerte presentate; la stessa formula infatti considerava, come dividendo e divisore, il valore dell’offerta economica al lordo del costo del lavoro che invece, secondo la procedura di gara, doveva avere un valore fisso e inderogabile.

Il ricorrente riteneva altresì non chiara la formulazione della clausola prescelta per attribuire il punteggio, potendo dubitare se per “prezzo dell’offerta” dovesse intendersi la sola parte comprimibile e non l’intero ammontare, comprensivo anche dei costi fissi e non ribassabili.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con sentenza n. 1880/2019, condividendo la tesi del ricorrente, aveva annullato l’intera gara per l’attribuzione dei punteggi alle offerte economiche, poiché nella gara oggetto del giudizio era stato completamente omesso il confronto tra le offerte economiche presentate dalle concorrenti.

Il Tribunale amministrativo a sostegno della propria decisione aveva richiamato l’orientamento giurisprudenziale formatosi sulla materia (fra cui Consiglio di Stato, sez. V, 28 agosto 2017, sentenza n. 4081) secondo cui nelle gare pubbliche, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è necessario che nell’assegnazione dei punteggi venga utilizzato tutto il potenziale differenziale previsto per il prezzo, al fine di evitare uno svuotamento di efficacia sostanziale della componente economica dell’offerta.

Avverso la sentenza di primo grado, la stazione appaltante ha presentato appello, deducendone l’erroneità e chiedendone la riforma per violazione e falsa applicazione del disciplinare di gara ai sensi degli artt. 35 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello presentato dalla Stazione, confermando quanto espresso dal Tar Campania, statuendo che sebbene la formula in concreto utilizzata dalla stazione appaltante sia da ritenersi legittima, quest’ultima non determina eccessive differenziazioni fra le singole offerte (anche a fronte di ribassi apprezzabilmente diversi), pertanto non garantisce un collegamento proporzionale e ragionevole fra l’entità del ribasso e la conseguente attribuzione del punteggio.
Tale collegamento, come ha ribadito il Consiglio di Stato nella sentenza in commento, non è stato assicurato e non ha consentito, nell’ambito della procedura oggetto del contenzioso, la realizzazione di un giusto bilanciamento tra elementi tecnici e qualitativi ed elementi economici, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 95 del D.Lgs. n. 50 del 2016, privando sostanzialmente la gara di un reale confronto concorrenziale circa la convenienza economica delle offerte presentate.

I giudici amministrativi, nella sentenza in commento, hanno confermato l’orientamento giurisprudenziale formatosi nel tempo (si veda Cons. di Stato, V, 28 agosto 2017, n. 4081; Cons. Stato, V, 7 giugno 2017, n. 2739; Cons. di Stato, V, 22 marzo 2016, n. 1186; Cons. di Stato, V, 15 luglio 2013, n. 3802; Cons. di Stato, V, 31 marzo 2012, n. 1899) secondo cui “nell’ambito delle gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è necessario che nell’assegnazione dei punteggi venga utilizzato tutto il potenziale differenziale previsto per il prezzo, al fine di evitare       uno svuotamento di efficacia sostanziale della componente economica dell’offerta”.

Leggi la sentenza
Consiglio di Stato sez.V, Sentenza del 10 Aprile 2020 n. 2356


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