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COVID-19: chiusura temporanea dei cimiteri


L’ordinanza sindacale che dispone la chiusura temporanea dei cimiteri comunali a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 non può essere sospesa.

Questo il principio espresso dal TAR Veneto con il decreto n. 205, depositato il 21 aprile 2020, con il quale i giudici amministrativi hanno respinto l’istanza di annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza con la quale il Sindaco ha disposto la chiusura dei cimiteri del Comune fino al 3 maggio 2020.

Nel caso di specie, l’istante ha lamentato la preclusione dell’esercizio del diritto di culto e di accesso al sepolcro del figlio tumulato a decorrere dal 19 marzo 2020, data di entrata in vigore dell’ordinanza sindacale oggetto del contenzioso.

I giudici amministrativi, nel decreto in commento, hanno evidenziato come tale pregiudizio sia già stato consumato per larga parte, e che il residuo periodo di chiusura del cimitero, se rapportato al periodo di chiusura e al pregresso diritto di culto e di accesso al sepolcro, presso il quale si trova tumulata dal 2006 la salma del congiunto familiare, non si configura tale da aggravare in misura determinante il danno già patito dall’istante e tale da giustificare misure cautelari in mancanza di contradditorio e di trattazione collegiale.

Per questi motivi, i giudici amministrativi, nel decreto in commento, hanno disposto che non possa essere sospesa l’’ordinanza sindacale di chiusura temporanea dei cimiteri comunali, in funzione dell’imminente cessazione del periodo di chiusura disposto dal legislatore nazionale.

Leggi il decreto
TAR Veneto, sez. II, 21 aprile 2020, n. 205


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