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Indennità di ordine pubblico per le Polizie locali


Il Ministero dell’Interno, con circolare n. 7216 del 16 marzo 2020, ha fornito una serie di chiarimenti sul trattamento economico del personale delle Forze di polizia, in relazione alla situazione di emergenza epidemiologica da Coronavirus, COVID-19.

Il Viminale ha chiarito che per “servizi operativi su strada” per i quali è possibile erogare l’indennità di ordine pubblico, siano da intendersi esclusivamente le attività di controllo anche straordinario del territorio, finalizzate all’osservanza delle misure per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.

Il Ministero dell’Interno ha altresì chiarito che l’indennità di ordine pubblico sia da riconoscersi, in via eccezionale, anche al personale delle Polizie locali coinvolto nelle attività di controllo svolte in relazione all’emergenza sanitaria da Coronavirus, laddove i predetti servizi di monitoraggio siano disposti con apposita ordinanza dalle Questure territorialmente competenti in ottemperanza alle disposizioni del Ministero dell’Interno.

Come evidenziato dal Viminale, nella circolare in commento, l’indennità da ordine pubblico non può essere estesa indiscriminatamente a ogni tipologia di servizio esterno, ed è incompatibile con il trattamento economico di missione, con l’indennità per i servizi esterni e con l’indennità per servizi congiunti con le Forze Armate.

Pertanto, in via eccezionale a causa delle attività di controllo straordinarie del territorio disposte per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, il Viminale ha disposto che sarà riconosciuta alla Polizie locali l’indennità di ordine pubblico per i servizi operativi su strada.

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