Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’esatta interpretazione delle norme che definiscono l’individuazione del fondo cassa da trasferire all’organo straordinario di liquidazione (OSL), nell’ambito dell’acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento dell’ente dissestato finanziariamente.
I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 39/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 8 aprile, hanno ribadito, richiamando la normativa vigente in materia, ex art. 255, comma 10 del d.lgs. 267/2000 (TUEL) come modificato dalla legge n. 205/2017 e del DPR 378/1993, e la giurisprudenza formatasi in materia nel tempo, che, nella determinazione del fondo cassa iniziale da trasferire all’OSL, non opera la compensazione con riguardo ai pagamenti effettuati dall’ente relativi a residui passivi di propria competenza, in particolare la restituzione dell’anticipazione di tesoreria, che è rimessa alla gestione dell’ente e non dell’organo straordinario di liquidazione (OSL), in quanto non rientrante tra le sue competenze attribuitegli per legge (si veda Corte dei Conti, Sez. Aut., del. n. 3/2017; Corte dei Conti, Sez. Contr. Molise, del. n. 134/2017).
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CC Sez. Controllo Sicilia del. n. 39 – 20