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Sicilia, del. n. 39 – Fondo cassa in enti dissestati


Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’esatta interpretazione delle norme che definiscono l’individuazione del fondo cassa da trasferire all’organo straordinario di liquidazione (OSL), nell’ambito dell’acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento dell’ente dissestato finanziariamente.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 39/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 8 aprile, hanno ribadito, richiamando la normativa vigente in materia, ex art. 255, comma 10 del d.lgs. 267/2000 (TUEL) come modificato dalla legge n. 205/2017 e del DPR 378/1993, e la giurisprudenza formatasi in materia nel tempo, che, nella determinazione del fondo cassa iniziale da trasferire all’OSL, non opera la compensazione con riguardo ai pagamenti effettuati dall’ente relativi a residui passivi di propria competenza, in particolare la restituzione dell’anticipazione di tesoreria, che è rimessa alla gestione dell’ente e non  dell’organo straordinario di liquidazione (OSL), in quanto non rientrante tra le sue competenze attribuitegli per legge (si veda Corte dei Conti, Sez. Aut., del. n. 3/2017; Corte dei Conti, Sez. Contr. Molise, del. n. 134/2017).

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CC Sez. Controllo Sicilia del. n. 39 – 20


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