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Procedure di gara e coronavirus: la delibera ANAC


L’Anac, con delibera del  9 Aprile 2020, ha fornito “prime indicazioni  in merito all’incidenza delle  misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e sull’esecuzione delle relative prestazioni”.

L’Autorità ha deliberato quanto segue:

1) In merito alle procedure di affidamento di contratti, le stazioni appaltanti devono adottare misure idonee per garantire la massima partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici in vigenza della situazione sanitaria di emergenza sanitaria, adottando le seguenti procedure:

  1. a) per le procedure di gara dove non si è addivenuti alla pubblicazione del bando di gara, dell’avviso o dell’invito a presentare offerte, le stazioni appaltanti (SA) devono valutare la necessità o l’opportunità di differire l’avvio delle procedure di gara già programmate tenendo conto dell’urgenza di approvvigionamento, della necessità di prevedere il sopralluogo o la consultazione di documenti o atti, delle operazioni richieste per la partecipazione delle offerte. Inoltre, le SA devono adottare opportune cautele volte a favorire la massima partecipazione e par condicio tra i concorrenti, e avviare solo le procedure di gara ritenute urgenti ed indifferibili;
  2. b) le SA, per le procedure di selezione in corso di svolgimento, devono assicurare la pubblicità e trasparenza delle determinazioni adottate in conseguenza dell’emergenza sanitaria e dovranno dare avviso pubblico in riferimento a tutte le gare:

-della sospensione dei termini disposta dall’art. 37 del d.l. n. 23 dell’8 Aprile 2020, tale sospensione si applica sia ai termini iniziali relativi alla presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte che ai termini previsti per l’effettuazione dei sopralluoghi nonché ai termini procedimentali;

-che, ai sensi del citato d.l. n. 23 dell’8 Aprile 2020, i termini riprenderanno a decorrere per il periodo residuo alla conclusione del periodo di sospensione attualmente previsto per il 16 Maggio 2020;

-che saranno adottate tutte le misure organizzative idonee ad assicurare una durata ragionevole e una celere conclusione della procedura di gara, nonché valutata l’opportunità di rispettare, i termini originariamente previsti finali ed esecutivi compatibilmente con le misure di contenimento della diffusione del Covid-19;

– della possibilità e volontà di disapplicare la sospensione di alcuni termini di gara previsti a favore dei concorrenti, precisando per quali termini conseguenti resta ferma la sospensione dei termini prevista dall’art.  37 del d.l. n. 23 dell’8 Aprile 2020, laddove il tipo di procedura e la fase della stessa lo consentano. Tale possibilità è consentita alle sole procedure ristrette o negoziate. Qualora le amministrazioni intendano avvalersi di tale previsione potranno acquisire preventivamente la dichiarazione dei concorrenti in merito alla volontà di avvalersi o meno della sospensione dei termini disposta dal decreto-legge n. 18/2020, così come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell’8/4/2020.

Inoltre le SA possono:

– concedere proroghe o differimenti ulteriori laddove sia impossibile rispettare i termini a causa dell’emergenza sanitaria;

– valutare la possibilità di svolgere le procedure di gara con modalità telematiche anche qualora tale previsione non fosse contenuta nel bando di gara, previa  comunicazione ai concorrenti mediante avviso pubblico e rispettando  le garanzie di pubblicità e  trasparenza delle operazioni di gara;

-valutare la possibilità di svolgere  sedute pubbliche a distanza (in video-conferenza), concedendo ai concorrenti un congruo termine per le conseguenti attività organizzative e prevedendo adeguate forme di pubblicità della decisione, per le procedure di gara svolte con modalità non telematiche;

– valutare la possibilità di rinunciare al sopralluogo obbligatorio  nei casi in cui lo stesso non sia strettamente necessario per la formulazione dell’offerta;

-valutare la possibilità di prevedere lo svolgimento delle sedute riservate della commissione giudicatrice di cui all’articolo 77 del d.lgs. n. 50/2016 in streaming o con collegamenti da remoto, anche laddove tale modalità non sia prevista nel bando di gara, assicurando comunque la verbalizzazione delle operazioni svolte. In tali casi le SA dovranno adottare misure necessarie a garantire la riservatezza delle comunicazioni e la trasparenza delle operazioni;

–  valutare la possibilità di adottare modalità di adempimento degli obblighi connessi alla partecipazione alle procedure di affidamento compatibili con le misure restrittive in atto;

2)Per quanto riguarda la fase di esecuzione del contratto, l’Autorità ha deliberato che il rispetto delle misure di contenimento del contagio sia valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore e anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

L’ANAC ha ricordato che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha adottato il Protocollo recante la «regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid -19 nei cantieri edili», in cui sono enucleati i possibili casi di esclusione della responsabilità per i contratti di lavori.  L’attuazione delle misure di contenimento (ex art. 3, comma 6 bis del d.l. 23 febbraio 2020 introdotto dall’art. 91 del d.l. n. 18 del 17 Marzo 2020), si applicano anche ai contratti aventi ad oggetto servizi e forniture.

Infine, l’Autorità ha ricordato altresì che l’emergenza sanitaria è valutata quale causa di forza maggiore che giustifica il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, escludendo l’applicazione delle penali previste dal codice dei contratti pubblici, d.lgs. 50/2016.

Leggi la delibera
Anac Delibera n. 312 del 9 aprile 2020


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