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COVID-19: violazione obbligo di permanenza presso il domicilio


È legittimo il provvedimento di diffida emesso dalla Polizia municipale nei confronti di cittadini che violano le misure di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, ovvero l’obbligo di isolamento domiciliare per quattordici giorni.

Questo il principio espresso dal TAR Campania con il decreto n. 783, depositato il 17 aprile 2020, con il quale il giudice ha respinto una richiesta di annullamento del provvedimento di diffida.

Nel caso di specie, la Polizia municipale ha comminato all’istante un verbale di accertamento per violazione dell’obbligo di non lasciare la propria abitazione senza giustificato motivo, diffidandolo al rientro presso la propria abitazione e con l’imposizione dell’obbligo di isolamento domiciliare per quattordici giorni, secondo quanto previsto dall’ordinanza n. 23/2020 della Giunta Regionale della Campania. L’istante ha invocato la tutela cautelare al fine di prevenire il danno economico derivante dal suddetto provvedimento.

I giudici amministrativi, nel decreto in commento, hanno rilevato come nel caso di specie non sia stato dimostrato il grave e irreparabile danno economico connesso all’attività lavorativa svolta dall’istante, il quale peraltro, in sede di ricorso, ha addotto eventi non menzionati nell’autodichiarazione sottoscritta all’operatore di polizia e che avrebbero dovuto, nel caso di specie, essere verbalizzati e valutati con riferimento alla loro rilevanza rispetto alla contestata domiciliazione fiduciaria.

Per questi motivi, il giudice amministrativo ha respinto la richiesta di annullamento del provvedimento di diffida e la relativa istanza cautelare, non rientrando le ragioni che avrebbero giustificato la violazione dell’obbligo di permanenza presso il proprio domicilio nei casi espressamente consentiti e previsti dalla normativa vigente.

Leggi il decreto
TAR Campania, sez. V, 17 aprile 2020, n. 783


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