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COVID-19: limitazione uscite per acquisto di generi alimentari


In pendenza della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 sono legittime le ordinanze sindacali che limitano il numero di uscite consentite per l’approvvigionamento di beni alimentari necessari e che dispongono l’obbligo di indossare guanti e mascherine all’interno degli esercizi commerciali.

Questo il principio espresso dal TAR Sardegna con la sentenza n. 122, depositata il 7 aprile 2020, che ha respinto la richiesta di adozione di misure cautelari monocratiche proposta da alcuni ricorrenti ai sensi dell’art. 56 del Codice del processo amministrativo.

Nel caso di specie, un Sindaco, in forza di un’ordinanza e in ragione dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, ha disposto che le uscite per l’acquisto di generi alimentari presso le strutture di vendita dislocate sul territorio comunale fossero consentite per un massimo di due volte a settimana (non più di una volta al giorno), a un solo soggetto per ciascun nucleo familiare oppure ad un suo delegato. Alcuni cittadini del Comune hanno impugnato tale provvedimento nonché la successiva ordinanza di rettifica, che ribadiva le limitazioni precedentemente disposte, adducendo una grave compromissione del diritto alla riservatezza, alla libertà di movimento e alla possibilità di approvvigionarsi di beni di prima necessità.

I giudici amministrativi, nella sentenza in commento, hanno ritenuto le ordinanze legittimamente adottate in quanto sussistenti i presupposti di necessità e urgenza in materia sanitaria, coerenti con le disposizioni dettate a livello nazionale e regionale, al fine di evitare comportamenti individuali, che seppur pienamente legittimi in circostanze ordinarie, tali da poter diffondere il contagio, mettendo a repentaglio la salute pubblica.

Pertanto, i giudici amministrativi, nella sentenza in commento, hanno ritenuto che, a fronte della compressione di alcune libertà individuali, debba essere accordata la prevalenza alle misure restrittive finalizzate alla tutela della salute pubblica ovvero a tutela della generalità dei cittadini, escludendo quindi che eventuali limitazioni imposte dal Sindaco possano configurare profili di danno tali da giustificare una sospensione delle ordinanze aventi ad oggetto tali limitazioni.

Leggi la sentenza
TAR Sardegna, sez. I, 7 aprile 2020, n. 122


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