E’ stato pubblicato nella G.U. n. 97 del 11 aprile 2020, il DPCM 10 aprile 2020, concernente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.
Il Decreto stabilisce, tra le altre, le seguenti misure:
L’art. 2 dispone che fino al 3 maggio 2020:
a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3 al presente decreto.
Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’art. 87 del d.l. 18/2020, in materia di lavoro agile, esenzione dal servizio e sospensione delle procedure concorsuali, e dall’art. 1 del presente decreto. Resta altresì fermo quanto previsto dall’art. 1 del presente decreto per le attività commerciali e i servizi professionali;
b)Le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità di lavoro agile;
c)Le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3 del presente decreto, nonché delle filiere delle attività dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva. Il Prefetto può comunque sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni precitate;
d)Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali (di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146), salvo quanto previsto dall’art. 1 del decreto in commento per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l’istruzione;
e) L’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari, restano comunque consentite;
f)Previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva, sono altresì consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto, sentito il Presidente della Regione interessata, qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente, può sospendere le predette attività. Non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;
g)Previa comunicazione al Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive, sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale;
h) Il Prefetto debba informare circa le comunicazioni ricevute e i provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell’interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia;
i)Per le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 cioè di prodotti di prima necessità, debbano assicurare prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di prima necessità di cui al decreto;
l)Le imprese le cui attività non siano sospese devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro;
m) Le imprese, le cui attività siano sospese per effetto delle modifiche di cui al punto a) 1 entro il termine di tre giorni dall’adozione del decreto di modifica, possono completare le attività necessarie alla sospensione;
n) Previa comunicazione al Prefetto, per le attività produttive sospese è ammesso, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. Altresì è consentita la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino o la ricezione in magazzino di beni e forniture.
L’art. 3 dispone che fino al 3 maggio 2020:
1)il personale sanitario si attenga alle appropriate misure, previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste, i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute;
2)alle persone anziane o affette da patologie croniche è raccomandato di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;
3)si applicano le misure di prevenzione igienico sanitarie, di cui all’allegato 4 al presente decreto, nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, e che le stesse vengano esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito;
4) i sindaci e le associazioni di categoria debbano promuovere la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 4 al presente decreto anche presso gli esercizi commerciali;
5) in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020, le misure di gestione e contenimento dell’emergenza sanitaria Covid 19 devono essered messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani, nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario e locali aperti al pubblico;
6)le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza devono adottare interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata;
7) è raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 4 al presente decreto.