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DPCM del 10 Aprile 2020 Emergenza Covid19


E’  stato pubblicato nella G.U. n. 97 del 11 aprile 2020, il DPCM  10 aprile 2020, concernente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.

Il Decreto stabilisce, tra le altre, le seguenti misure:

L’art. 2  dispone che fino al 3 maggio 2020:

a)      sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3 al presente decreto.

Per  le  pubbliche amministrazioni  resta  fermo  quanto  previsto  dall’art.   87   del d.l. 18/2020, in materia di lavoro agile, esenzione dal servizio e sospensione delle procedure concorsuali, e  dall’art.  1  del  presente decreto. Resta  altresì  fermo  quanto  previsto  dall’art.  1  del presente  decreto  per  le  attività   commerciali   e   i   servizi professionali;

b)Le  attività   produttive   sospese  possono  comunque  proseguire  se organizzate in modalità di lavoro agile;

c)Le  attività  che  sono  funzionali  ad assicurare la  continuità  delle  filiere  delle  attività  di cui all’allegato 3 del presente decreto, nonché delle filiere delle attività  dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre  attività  di  rilevanza strategica per l’economia nazionale, restano sempre  consentite, previa  comunicazione  al  Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva. Il  Prefetto può comunque sospendere le predette attività  qualora ritenga che non sussistano le condizioni precitate;

d)Sono comunque consentite le attività che  erogano  servizi  di pubblica utilità, nonché servizi essenziali (di cui  alla  legge  12 giugno 1990, n. 146), salvo quanto previsto dall’art. 1 del decreto in commento per i musei e gli altri istituti e luoghi  della  cultura,  nonché  per  i servizi che riguardano l’istruzione;

e) L’attività  di  produzione,  trasporto, commercializzazione e consegna di  farmaci,  tecnologia  sanitaria  e dispositivi  medico-chirurgici  nonché  di   prodotti   agricoli   e alimentari, restano comunque  consentite;

f)Previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva, sono altresì consentite le attività  degli  impianti  a  ciclo produttivo continuo,  dalla cui interruzione  derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di  incidenti. Il Prefetto, sentito il Presidente della  Regione  interessata,  qualora ritenga che  non  sussistano le condizioni di cui al periodo  precedente,  può sospendere le predette attività.  Non è soggetta a comunicazione l’attività dei  predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;

g)Previa comunicazione al Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive, sono consentite le attività  dell’industria  dell’aerospazio  e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti,  i  materiali,  i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza  nazionale  e il  soccorso  pubblico,  nonché  le  altre  attività  di  rilevanza strategica per l’economia nazionale;

h) Il  Prefetto  debba informare circa le  comunicazioni  ricevute   e   i provvedimenti emessi il Presidente della regione  o  della  Provincia autonoma,  il  Ministro  dell’interno,  il  Ministro  dello  sviluppo economico, il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  le forze di polizia;

i)Per le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999, n.  261 cioè di prodotti di prima necessità, debbano assicurare  prioritariamente  la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e  dei  generi  di prima necessità di cui al decreto;

l)Le imprese le cui  attività  non  siano  sospese devono rispettare  i contenuti del protocollo condiviso   sulle  misure per il  contrasto  e  il  contenimento  della  diffusione  del  virus covid-19 negli ambienti di lavoro;

m) Le imprese, le cui attività siano sospese per effetto  delle modifiche di cui al punto a) 1 entro il termine di tre giorni dall’adozione del decreto di modifica, possono completare le attività necessarie  alla sospensione;

n) Previa comunicazione al Prefetto, per  le  attività  produttive  sospese è  ammesso, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi  delegati  per  lo  svolgimento  di  attività  di vigilanza, attività conservative e  di  manutenzione,  gestione  dei pagamenti  nonché  attività  di pulizia   e   sanificazione.   Altresì è consentita la  spedizione  verso terzi  di  merci  giacenti  in  magazzino o  la  ricezione  in magazzino di beni e forniture.

L’art. 3  dispone che fino al 3 maggio 2020:

1)il personale sanitario si attenga alle appropriate misure, previste dalla normativa vigente e dal Ministero della  salute sulla base delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità  per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via  respiratoria previste, i responsabili delle singole  strutture  provvedono  ad  applicare  le indicazioni per la sanificazione e  la  disinfezione  degli ambienti fornite dal Ministero della salute;

2)alle persone anziane o affette da patologie croniche è raccomandato di  evitare  di  uscire dalla  propria  abitazione  o  dimora  fuori  dai  casi  di   stretta necessità;

3)si applicano le misure di prevenzione igienico sanitarie, di cui all’allegato 4 al presente decreto, nei  servizi  educativi  per  l’infanzia, nelle  scuole  di  ogni  ordine  e grado, nelle  università,  negli  uffici  delle  restanti  pubbliche amministrazioni, e che le stesse vengano esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e  transito;

4) i  sindaci  e  le  associazioni  di  categoria  debbano promuovere  la diffusione delle informazioni sulle misure  di  prevenzione  igienico sanitarie  di  cui  all’allegato  4   al presente decreto anche   presso   gli   esercizi commerciali;

5) in conformità alle  disposizioni  di  cui alla direttiva  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione n. 1 del  25 febbraio 2020, le misure di gestione e contenimento dell’emergenza sanitaria Covid 19 devono essered messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani, nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle  aree di accesso alle strutture del servizio sanitario e locali aperti al pubblico;

6)le aziende di trasporto pubblico  anche  a  lunga  percorrenza devono adottare interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata;

7) è raccomandata l’applicazione  delle  misure  di  prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 4 al presente decreto.

 


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