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Decreto “Liquidità”: le novità in materia di processo tributario


E’ stato pubblicato nella G.U. n. 94 dell’8 aprile 2020, il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23, concernente ““Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.

L’art. 29 del decreto ha introdotto nuove disposizioni in materia di processo tributario, notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività di contenzioso degli enti impositori.

Per quanto concerne il processo tributario è previsto, al comma 1 dell’articolo in commento, l’obbligo di notifica e di deposito in via telematica degli atti successivi e dei provvedimenti giurisdizionali per gli enti impositori, per gli agenti di riscossione e i soggetti iscritti all’albo dei soggetti privati abilitati all’accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali (ex art. 53, d. lgs. 446/1997), nonché per le parti assistite da un difensore abilitato.

Il comma 2 ha semplificato la notifica delle sanzioni irrogate in caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, permettendo la notifica degli atti sanzionatori da parte degli Uffici giudiziari per posta elettronica certificata presso il domicilio, laddove eletto, o in caso contrario presso l’ufficio competente, anche nel caso in cui la sanzione sia irrogata attraverso comunicazione contenuta nell’invito di pagamento di cui all’art. 248 del d. p. r. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia).

Il comma 3, infine, ha previsto che le modalità di svolgimento delle sedute in via telematica, come disposte dall’art. 73, co. 1 del d. l. 18/2020 (cd. “Cura Italia”) si applichino alle attività del contenzioso degli enti impositori anche in deroga alla sospensione dell’attività dei predetti enti dall’8 marzo al 31 maggio 2020, come disposta dall’art. 67, co. 1 del “Cura Italia”.

Leggi il decreto
D.L. 08.04.2020, n. 23


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