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Coronavirus: DPCM 10 aprile 2020


E’ stato pubblicato nella G.U. n. 97 del 11 aprile 2020, il DPCM 10 aprile 2020, concernente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.
Il presente Decreto produce effetti dal 14 aprile fino al 3 maggio 2020 e da tale data cessano di produrre effetti i DPCM 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 1° aprile 2020.

Continuano a trovare applicazione invece le misure di contenimento più restrittive disposte dalle Regioni, adottate anche d’intesa con il Ministero della Salute.

Di seguito di riportano le disposizioni di maggior interesse.

L’art. 1 dispone che fino al 3 maggio:

1.    sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E’ vietato a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta altresì vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza;

2.    ai soggetti affetti da sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

3.    è vietata in assoluto la mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

4.    è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

5.    è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;

6.    non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto. E’ consentito svolgere individualmente attività motoria soltanto in prossimità della propria abitazione, purché nel rispetto della distanza di almeno 1 metro da ogni altra persona;

7.    sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo;

8.    sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

9.    sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, fra cui, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati. In tali luoghi è sospesa ogni attività. L’apertura dei luoghi di culto è invece condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno 1 metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

10. sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;


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