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Decreto liquidità: proroga dei certificati di versamento delle ritenute


E’ stato pubblicato nella G.U. n. 94 dell’8 aprile 2020, il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23, concernente “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.

L’art.23 del decreto in commento ha prorogato i certificati  di pagamento relative al versamento delle ritenute  trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, ai sensi dell’art. 17 bis, comma 5, del decreto legislativo  n. 241/1997, emessi entro il 29 Febbraio 2020 i quali conservano dunque la loro validità fino al 30 Giugno 2020.

Gli obblighi previsti dal suindicato articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici  comunichino al committente i seguenti requisiti:

-essere in attività da almeno tre anni,  in regola con gli obblighi dichiarativi;

-non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali.

Esclusi i casi sopraindicati, la disposizione in commento proroga i certificati emessi entro il 29 Febbraio 2020, i quali  avranno validità fino al 30 Giugno 2020.


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