E’ stato pubblicato nella G.U. n. 94 dell’8 aprile 2020, il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23, concernente “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.
L’art.23 del decreto in commento ha prorogato i certificati di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, ai sensi dell’art. 17 bis, comma 5, del decreto legislativo n. 241/1997, emessi entro il 29 Febbraio 2020 i quali conservano dunque la loro validità fino al 30 Giugno 2020.
Gli obblighi previsti dal suindicato articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente i seguenti requisiti:
-essere in attività da almeno tre anni, in regola con gli obblighi dichiarativi;
-non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali.
Esclusi i casi sopraindicati, la disposizione in commento proroga i certificati emessi entro il 29 Febbraio 2020, i quali avranno validità fino al 30 Giugno 2020.