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Puglia, del. n. 25 – Rimborso permessi retribuiti dei Consiglieri comunali


Un Vicesindaco, rappresentante legale pro tempore di un Comune  a causa di giusto impedimento del Sindaco in carica, ha chiesto un parere circa la legittimità del rimborso degli oneri per permessi retribuiti usufruiti, ai sensi degli artt. 79-80 del d. lgs. n. 267/2000 (TUEL), da un Consigliere comunale dipendente di un ente pubblico economico partecipato dal Comune stesso.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 25/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 aprile, hanno rilevato l’esistenza di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali circa l’ammissibilità soggettiva di un parere richiesto da un Vicesindaco, il quale potrebbe produrre una richiesta di parere esclusivamente in caso di comprovato e documentato esercizio delle funzioni vicarie, a fronte di ragioni di impedimento anche temporanee, purché documentate, da parte del Sindaco (si veda Corte dei Conti, Sez. Contr. Lombardia, del. n. 236/2018; Corte dei Conti, Sez. Contr. Veneto, del. n. 242/2018; Corte dei Conti, Sez. Contr. Campania, del. n. 22/2014), oppure, al contrario, la richiesta di parere potrebbe essere presentata dal Vicesindaco in quanto investito, come organo vicario in caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco, di pieni poteri sostitutivi, ritenendosi operante la presunzione che tale esercizio avvenga nel rispetto dei presupposti di legge (si veda Corte dei Conti, Sez. Contr. Lombardia, del. nn. 218/2014, 16/2006 e 27/2008).

Nel caso di specie, il Vicesindaco ha soltanto prospetto, ad avviso della magistratura contabile, la sussistenza dell’impedimento, senza qualificarne la natura se temporanea o definitiva, richiamando soltanto gli estremi dell’atto, senza allegarlo o senza fornire altra precisazione sul contenuto, quale legittimante la sostituzione.

La richiesta di parere sarebbe dunque inammissibile se si aderisse al primo orientamento e ammissibile invece se si aderisse al secondo orientamento giurisprudenziale.

Alla luce del contrasto fra le soluzioni prospettate, il Collegio ha deciso di sospendere la pronuncia sul quesito e di sottoporre al Presidente della Corte dei conti la valutazione sull’opportunità di deferire la questione alla Sezione Autonomie o alle Sezioni riunite in sede di controllo, ai sensi dell’art. 6, co. 4, del d. l. n. 174/2012.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Puglia del. n. 25 – 20


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