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Liguria, del. n. 38 – Rimborso spese legali degli amministratori


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di rimborsare le spese legali sostenute da alcuni dipendenti dell’ente, assolti in giudizi penali con la formula “perché il fatto non sussiste” in procedimenti concernenti fatti d’ufficio, e se la costituzione di parte civile del Comune nei predetti procedimenti penali possa determinare una situazione di incompatibilità riconducibile al “conflitto di interessi”, con il conseguente venir meno del diritto al rimborso delle spese legali in favore dei dipendenti assolti.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 38/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 aprile, hanno ritenuto la richiesta di parere inammissibile sotto il profilo oggettivo, in quanto le pronunce di diversi organi giurisdizionali concernono la materia della fattispecie oggetto della richiesta di parere, indicando dunque l’estraneità del quesito al perimetro della contabilità pubblica entro la quale le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esercitano la propria funzione consultiva.

Per questo motivo, la richiesta di parere è inammissibile.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Liguria del. n. 38 – 20


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