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Sicilia, del. n. 35 – Prestazioni di assistenza nel caso di accesso al Fondo di rotazione


Un sindaco ha chiesto se sia possibile estromettere l’erogazione delle prestazioni di assistenza, per l’autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, dalla base di calcolo su cui effettuare il computo della percentuale di riduzione di spesa, prevista nel caso di accesso al Fondo di rotazione e finalizzata al riequilibrio della parte corrente del bilancio, come descritta dall’art. 243-bis, co. 9, lett. b) del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL), potendo ravvisarsi la ragione di tutela di diritti fondamentali, aventi rango costituzionale, di soggetti di minore età.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 35/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 1° aprile, hanno sottolineato come l’art. 243-bis, co. 9, lett. b) del TUEL contempli un preciso precetto di contenimento della spesa corrente, e in particolare un’elencazione tassativa dei costi oggetto di esclusione dal macroaggregato 03 su cui operare la decurtazione, che non lascia spazi per l’interpretazione in via analogica oltre i casi circostanziati dal testo normativo. Ciò premesso, il Collegio ha evidenziato come il legislatore conceda all’Ente la facoltà di effettuare compensazioni in valore assoluto, mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le previsioni di cui alle lettere b) e c) dell’art. 243-bis, co. 9 TUEL.

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CC Sez. Controllo Sicilia del. n. 35 – 20


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