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Sospensione delle procedure di gara: la Circolare Mit


La Circolare Mit del 23 marzo 2020 ha disciplinato l’applicazione dell’articolo 103 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 (c.d. “decreto Cura Italia”), alle procedure disciplinate dal D. Lgs. 50/2016.

Sebbene si rivolga ai Dipartimenti del Ministero, ad ANAS, ad RFI ed a Ferrovie dello Stato, costituisce comunque un utile punto di riferimento per tutte le stazioni appaltanti.

Il Ministero ha chiarito infatti che il proprio contributo è quello di fornire riscontro alle specifiche richieste di chiarimenti formulate dalle stazioni appaltanti dipendenti e vigilate, al fine anche di assicurare un’uniforme interpretazione della disciplina sopra richiamata.

Il Mit ha spiegato che l’articolo 103 del Decreto “Cura Italia” ha disposto la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti o iniziati dopo la data del 23 febbraio 2020. In particolare il Ministero ha evidenziato che la disposta sospensione “dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data” per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 aprile 2020 si applica, ad eccezione dei casi per cui il medesimo articolo 103 prevede l’esclusione, a tutti i procedimenti amministrativi e, dunque, anche alle procedure di appalto o di concessione disciplinate dal d.lgs. 50/2016.

Pertanto, ad avviso del Mit, la previsione dell’articolo 103 del D.L. 18/2020, risulta applicabile a tutti i termini stabiliti dalle singole disposizioni della lex specialis (a titolo esemplificativo: termini per la presentazione delle domande di partecipazione e/o delle offerte; termini previsti dai bandi per l’effettuazione di sopralluoghi; termini concessi ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 per il c.d. “soccorso istruttorio”) nonché a quelli eventualmente stabiliti dalle commissioni di gara relativamente alle loro attività.

In particolare la Circolare evidenzia che i termini delle procedure di affidamento di appalti e concessioni, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati dopo questa data, debbano ritenersi sospesi per un periodo di 52 giorni, cioè il tempo corrispondente al periodo tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020.

La Circolare evidenzia altresì  come i procedimenti possano essere comunque conclusi in un termine inferiore rispetto a quello risultante dalla sospensione. Poiché la sospensione del termine è stata stabilita infatti in favore del soggetto onerato di osservarlo, nulla vieta che quest’ultimo possa comunque validamente porre in essere l’attività prevista entro il termine originario ovvero in un termine inferiore rispetto a quello risultante dalla sospensione. In tale caso, rimane comunque ferma l’applicazione dell’articolo 103, comma 1, per quanto concerne i termini relativi allo svolgimento delle attività conseguenti.

Il Mit ha ribadito che le Amministrazioni devono comunque adoperarsi per assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, dando priorità a quelli considerati urgenti.

Il Mit,  nella circolare in commento, ha infine affermato che “I Dipartimenti del Ministero e le società in indirizzo sono, pertanto, invitati a porre in essere, durante il periodo di sospensione, tutte le iniziative di carattere organizzativo ed amministrativo necessarie affinché possa pervenirsi, una volta cessato detto periodo, ad una rapida conclusione delle procedure in atto. A tale fine, si vorrà valutare l’opportunità di rispettare, anche in pendenza della disposta sospensione e limitatamente alle attività di esclusiva pertinenza dell’amministrazione aggiudicatrice, i termini endoprocedimentali, finali ed esecutivi originariamente previsti, nei limiti in cui ciò, al pari delle altre iniziative di carattere organizzativo ed amministrativo, sia compatibile con le misure di contenimento della diffusione del COVID-19, adottate in attuazione del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e con le modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni come individuate dall’articolo 87 del decreto – legge n. 18/2020”.

Leggi la circolare
Circolare Mit del 23 marzo 2020


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