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Sicilia, del. n. 34 – Rifiuto delle cessioni di credito


Un sindaco ha chiesto  un parere in merito all’interpretazione dell’art. 4, co. 4-bis, della l. n. 130/1999 (c.d. legge sulla cartolarizzazione), e in particolare, se le pubbliche amministrazioni possano rifiutare eventuali cessioni di credito instaurate nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 34/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 31 marzo, hanno sottolineato come la legge sulla cartolarizzazione vada interpretata in coerenza con il disposto dell’art. 7 del d. l. 35/2013 (cd. decreto sblocca pagamenti), novellato dal d. l. 66/2014 con l’introduzione dell’art. 7-bis, il quale prevede che, laddove si tratti di crediti commerciali certificati tramite la piattaforma elettronica per la gestione telematica del Ministero dell’economia e delle finanze, la facoltà di rifiuto da parte della pubblica amministrazione è soggetta al termine di sette giorni dalla data della comunicazione, né fa eccezione soltanto il caso in cui la causa della cessione sia costituita dalla cartolarizzazione.

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CC Sez. Controllo Sicilia del. n. 34 – 20


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