E’ stato pubblicato nella G.U. n. 70 del 17 marzo 2020, il dl n. 18/2020, concernente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il Decreto stabilisce, tra le altre, ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione da COVID-19:
Art. 88 – Risoluzione dei contratti di acquisto
La disposizione prevede che, a seguito della sospensione delle attività disposta dal DPCM 8 marzo 2020 e a decorrere dalla data di adozione del medesimo decreto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile, si possa ricorrere alla sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.
Gli acquirenti dei predetti titoli di accesso potranno presentare, entro trenta giorni dalla datadi entrata in vigore del decreto in commento, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della predetta istanza provvederà all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.
Art. 91 – Trasporto di persone e merci
Al fine di fronteggiare l’improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone:
- dalla data del 17 marzo fino al 30 aprile 2020, non si procede all’applicazione della tassa di ancoraggio di cui all’art. 1 del DPR n. 107/2009, attribuita alle Autorità di Sistema Portuale. Al fine di indennizzare le predette Autorità per le mancate entrate derivanti dalla disapplicazione della tassa di ancoraggio è autorizzata la spesa di 13,6 milioni di euro per l’anno 2020;
- è sospeso il pagamento dei canoni per le operazioni e servizi portuali, per la fornitura del lavoro portuale temporaneo e per le aree demaniali e banchine, di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 84/1994 relativi al periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 luglio 2020. Al pagamento dei canoni sospesi, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020 anche mediante rateazione senza applicazione di interesse, si dovrà provvedere secondo le modalità stabilite da ciascuna Autorità di Sistema Portuale.
La disposizione in commento dispone anche che i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra il 17 marzo ed il 30 aprile 2020, effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del DPR 43/1973, siano differiti di ulteriori trenta giorni senza applicazione di interessi.
Art. 95- sospensione canoni per il settore sportivo
La disposizione prevede che per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, siano sospesi, dal 17 marzo fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.
I versamenti dei predetti canoni dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
Art. 99- erogazioni liberali
La disposizione in commento prevede che, per fini solidaristici, il Dipartimento della protezione civile sia autorizzato ad aprire uno o più conti correnti bancari dedicati in via esclusiva alla raccolta ed utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all’emergenza epidemiologica del virus COVID-19.
Nella vigenza dello stato di emergenza e in ogni caso sino al 31 luglio 2020, l’acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto dell’emergenza COVID-19, qualora venga finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, ai sensi dell’art. 793 c.c., dovrà avvenire mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie di
cui all’articolo 35 del d.lgs. 50/2016, a condizione che l’affidamento sia conforme al motivo delle liberalità.
I maggiori introiti integreranno e non assorbiranno i budget stabiliti con decreto di assegnazione regionale.
Per le erogazioni liberali in commento, ciascuna p.a. beneficiaria dovrà attuare un’apposita rendicontazione separata, per la quale è autorizzata l’apertura di un conto corrente dedicato presso il proprio tesoriere, assicurandone la completa tracciabilità. Al termine dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, tale separata rendicontazione dovrà essere pubblicata da ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria sul proprio sito internet o, in assenza, su altro idoneo sito internet, al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell’impiego delle suddette liberalità.
Art. 100 – proroga dei mandati
La disposizione prevede, tra le altre, che i mandati dei componenti degli organi statutari degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del d.lgs. 218/2016, ad esclusione dell’Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT, sono prorogati, laddove scaduti alla data del 17 marzo 2020 ovvero in scadenza durante il periodo dello stato di emergenza nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo. Nel medesimo periodo sono altresì sospese le procedure della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa di cui all’articolo 11 del d.lgs. 213/2009.
Art. 103 – sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi
La disposizione in commento prevede che, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si terrà conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le p.a. devono adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento. Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati. Inoltre, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conserveranno la loro validità fino al 15 giugno 2020. Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle p.a. di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, ivi inclusi quelli del personale di cui all’articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020. Infine, l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.
Art. 106 – svolgimento delle assemblee societarie
La disposizione in commento dispone, tra le altre che, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio. Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.Le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizionistatutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. Le disposizioni di cui sopra si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sulterritorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia da COVID-19. Per le società a controllo pubblico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera m), del d.lgs. 175/2016, l’applicazione delle disposizioni di cui sopra ha luogo nell’ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.