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Decreto “Cura Italia”: ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza


E’ stato pubblicato nella G.U. n. 70 del 17 marzo 2020, il dl n. 18/2020, concernente “Misure  di potenziamento del Servizio sanitario nazionale  e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il Decreto stabilisce, tra le altre, ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione da COVID-19:

Art. 88 – Risoluzione dei contratti di acquisto
La disposizione prevede che, a seguito  della sospensione delle attività disposta dal DPCM 8 marzo 2020 e a decorrere dalla data di adozione del medesimo decreto, ai sensi e per gli effetti  dell’articolo  1463  del  codice  civile, si possa ricorrere alla sopravvenuta impossibilità della  prestazione  dovuta  in relazione  ai  contratti  di  acquisto  di  titoli  di  accesso   per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici  e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei  e  agli  altri  luoghi della cultura.
Gli acquirenti dei predetti titoli di accesso potranno presentare, entro trenta giorni dalla datadi entrata in  vigore  del   decreto in commento,  apposita  istanza  di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di  acquisto.  Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della  predetta istanza  provvederà all’emissione di un  voucher  di  pari importo  al  titolo  di  acquisto,  da  utilizzare  entro   un   anno dall’emissione.

Art. 91 – Trasporto di persone e merci
Al fine di  fronteggiare  l’improvvisa  riduzione  dei  traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone:

  • dalla data del 17 marzo fino al 30  aprile  2020,  non  si procede  all’applicazione  della   tassa   di   ancoraggio   di   cui all’art. 1 del DPR n. 107/2009,  attribuita alle Autorità di Sistema Portuale. Al fine di indennizzare le  predette Autorità per le  mancate  entrate  derivanti  dalla  disapplicazione della tassa di ancoraggio è autorizzata la spesa di 13,6 milioni  di euro per l’anno 2020;
  • è sospeso il pagamento dei canoni per le operazioni e servizi portuali, per la fornitura del lavoro portuale temporaneo e per le aree demaniali e banchine, di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge  84/1994 relativi al  periodo  compreso  tra  il 17  marzo e  il 31 luglio 2020. Al pagamento dei canoni  sospesi,  da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre  2020  anche mediante rateazione senza  applicazione  di  interesse,  si  dovrà provvedere secondo le modalità  stabilite  da  ciascuna  Autorità  di  Sistema Portuale.

La disposizione in commento dispone anche che i  pagamenti  dei   diritti doganali, in scadenza tra il 17 marzo  ed il 30 aprile 2020, effettuati secondo le  modalità previste dagli articoli 78 e 79  del  DPR 43/1973,  siano differiti di ulteriori trenta giorni senza applicazione di interessi.

Art. 95- sospensione canoni per il settore sportivo
La disposizione prevede che per le federazioni sportive nazionali, gli  enti  di  promozione sportiva, le società e associazioni  sportive,  professionistiche  e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, siano sospesi,  dal 17 marzo fino al 31 maggio 2020, i termini per  il  pagamento  dei  canoni  di  locazione  e  concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato  e degli enti territoriali.
I  versamenti  dei  predetti  canoni  dovranno essere effettuati,   senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di  5  rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Art. 99-  erogazioni liberali
La disposizione in commento prevede che,  per fini solidaristici, il Dipartimento della protezione civile sia autorizzato  ad aprire uno o più conti correnti bancari dedicati  in  via  esclusiva alla  raccolta  ed  utilizzo  delle  donazioni  liberali   di   somme finalizzate a  far  fronte  all’emergenza  epidemiologica  del  virus COVID-19.
Nella vigenza dello stato di emergenza  e  in  ogni  caso  sino  al  31 luglio 2020, l’acquisizione di forniture e  servizi  da  parte  delle aziende, agenzie e degli enti del  Servizio  sanitario  nazionale  da utilizzare nelle  attività  di  contrasto  dell’emergenza  COVID-19, qualora venga finanziata in via esclusiva tramite donazioni di  persone fisiche o giuridiche private, ai sensi dell’art.  793  c.c., dovrà avvenire mediante affidamento diretto, senza previa  consultazione  di  due  o più operatori economici, per importi non superiori  alle  soglie  di
cui all’articolo 35 del d.lgs. 50/2016, a condizione  che  l’affidamento   sia   conforme   al   motivo   delle liberalità.
I maggiori introiti integreranno e non assorbiranno i budget stabiliti con decreto di assegnazione regionale.
Per le erogazioni liberali in commento, ciascuna p.a. beneficiaria dovrà attuare un’apposita  rendicontazione separata, per la quale è autorizzata l’apertura di un conto corrente dedicato presso  il  proprio  tesoriere,  assicurandone  la  completa tracciabilità. Al termine dello  stato  di  emergenza  nazionale  da COVID-19, tale separata rendicontazione dovrà essere  pubblicata  da ciascuna  pubblica  amministrazione  beneficiaria  sul  proprio  sito internet o, in assenza, su altro idoneo sito  internet,  al  fine  di garantire la trasparenza della fonte e  dell’impiego  delle  suddette liberalità.

Art. 100 – proroga dei mandati
La disposizione prevede, tra le altre, che i mandati dei componenti  degli  organi  statutari  degli  Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del d.lgs. 218/2016, ad  esclusione  dell’Istituto  Nazionale  di Statistica – ISTAT, sono prorogati,  laddove  scaduti  alla  data   del 17 marzo 2020 ovvero in scadenza durante  il periodo  dello  stato  di  emergenza  nazionale, fino al perdurare  dello  stato  di emergenza medesimo. Nel medesimo periodo sono altresì  sospese  le procedure della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa di cui all’articolo 11 del d.lgs. 213/2009.

Art. 103 – sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi
La disposizione in commento prevede che, ai  fini  del  computo  dei  termini  ordinatori  o  perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi  allo svolgimento di procedimenti amministrativi  su  istanza  di  parte  o d’ufficio, pendenti  alla  data  del  23  febbraio  2020  o  iniziati successivamente a tale data, non si terrà conto del periodo  compreso tra la medesima data e  quella  del  15  aprile  2020.  Le  p.a. devono adottare ogni  misura   organizzativa   idonea   ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti,  anche sulla base di motivate istanze degli interessati.  Sono  prorogati  o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà  conclusiva dell’amministrazione  nelle  forme  del  silenzio significativo previste dall’ordinamento. Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai  pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro  autonomo,  emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo,  indennità  di  disoccupazione   e   altre   indennità  da ammortizzatori sociali o  da  prestazioni  assistenziali  o  sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati. Inoltre, tutti  i   certificati,   attestati,   permessi,   concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque  denominati,  in  scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conserveranno la  loro  validità fino al 15 giugno 2020. Le disposizioni di cui sopra non si applicano  ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente  decreto  e dei d.l.  23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo  2020,  n.  9  e  8 marzo 2020, n. 11, nonché  dei relativi decreti di attuazione. I termini dei  procedimenti  disciplinari  del  personale  delle p.a.  di  cui  all’articolo  1,  comma  2,   del   d.lgs. 165/2001, ivi inclusi quelli  del  personale di cui all’articolo 3, del  medesimo  decreto  legislativo,  pendenti alla data del 23 febbraio 2020  o  iniziati  successivamente  a  tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020. Infine, l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.

Art. 106 – svolgimento delle assemblee societarie
La disposizione in commento dispone, tra le altre che, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo  comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata  entro  centottanta  giorni  dalla chiusura dell’esercizio. Con  l’avviso  di  convocazione  delle  assemblee  ordinarie  o straordinarie,  le società per azioni, le società in accomandita  per azioni,  le  società a  responsabilità  limitata,  e  le  società cooperative e le mutue  assicuratrici  possono  prevedere,  anche  in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione  del  voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento  all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.Le  predette  società  possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga,  anche  esclusivamente, mediante    mezzi    di    telecomunicazione     che     garantiscano l’identificazione  dei  partecipanti,  la   loro   partecipazione   e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la  necessità che  si trovino  nel  medesimo  luogo,  ove  previsti,  il   presidente,   il segretario o il notaio. Le  società  a  responsabilità  limitata  possono,   inoltre, consentire, anche in deroga a  quanto  previsto  dall’articolo  2479, quarto  comma,  del  codice  civile  e  alle   diverse   disposizionistatutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. Le  disposizioni   di cui sopra si  applicano  alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data,  se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato  di  emergenza  sulterritorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso all’insorgenza della epidemia da COVID-19. Per le società a controllo  pubblico  di  cui  all’articolo  2, comma 1, lettera m), del d.lgs. 175/2016, l’applicazione delle disposizioni di  cui  sopra ha luogo nell’ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri  per  la finanza pubblica.


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