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Decreto “Cura Italia”: sospensione giustizia amministrativa – contabile


E’ stato pubblicato nella G.U. n. 70 del 17 marzo 2020, il dl n. 18/2020, concernente “Misure  di potenziamento del Servizio sanitario nazionale  e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il Decreto stabilisce, tra le altre, ulteriori misure in materia di giustizia amministrativa- contabile.

L’art. 85 prevede che la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020  e le disposizioni previste per i procedimenti civili, penali, tributari e militari di cui agli articoli 83 e 84  del predette decreto,  si  applicano,  in quanto compatibili e non contrastanti con le disposizioni recate  dall’art. 85, a tutte le funzioni della Corte dei conti.

A decorrere dall’8 marzo 2020  e fino  al  30  giugno  2020  i  vertici  istituzionali  degli   uffici

territoriali e centrali, sentita l’autorità sanitaria  regionale  e, per le attività giurisdizionali,  il  Consiglio  dell’ordine  degli avvocati della città ove ha sede l’Ufficio,  dovranno adottare  misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal  Ministero  della  salute, anche  d’intesa  con  le  Regioni,  e  delle  prescrizioni   di   cui all’allegato 1 al  DPCM 8 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti all’interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le persone.

I predetti provvedimenti potranno prevedere una  o  più delle seguenti misure:

  1. a) la  limitazione  dell’accesso  del  pubblico   agli   uffici, garantendo comunque l’accesso  alle  persone  che  debbono  svolgervi attività urgenti;
  2. b) la limitazione, sentito il dirigente competente,  dell’orario di apertura al pubblico degli uffici ovvero, in via residuale e  solo per gli uffici che  non  erogano  servizi  urgenti,  la  chiusura  al pubblico;
  3. c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l’accesso ai servizi, anche  tramite  mezzi   di   comunicazione   telefonica   o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia  scaglionata per  orari  fissi,  nonché l’adozione  di  ogni   misura   ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
  4. d) l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione  e  la trattazione  delle  udienze  o  delle  adunanze,  coerenti   con   le disposizioni di coordinamento dettate dal presidente della Corte  dei conti, ivi inclusa la eventuale celebrazione a porte chiuse;
  5. e) la  previsione  dello  svolgimento  delle  udienze  che   non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, ovvero delle adunanze che non  richiedono  la  presenza  di  soggetti diversi   dai   rappresentati   delle    amministrazioni,    mediante collegamenti da remoto,  con  modalità  idonee  a  salvaguardare  il contraddittorio  e  l’effettiva  partecipazione  all’udienza   ovvero all’adunanza,  anche  utilizzando  strutture  informatiche  messe   a disposizione da soggetti terzi o con ogni mezzo di comunicazione che, con  attestazione  all’interno  del  verbale,  consenta   l’effettiva partecipazione degli interessati;
  6. f) il rinvio d’ufficio delle udienze e  delle  adunanze  a  data successiva al 30 giugno 2020, salvo che per le  cause  rispetto  alle quali la ritardata trattazione potrebbe  produrre  grave  pregiudizio alle parti.

In  caso  di  rinvio,  con  riferimento  a  tutte  le  attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in corso alla data dell’8 marzo 2020 e che scadono entro  il  30  giugno  2020,  sono  sospesi  e  riprenderanno  a decorrere dal 1° luglio  2020.

A  decorrere  dall’8  marzo  2020  si intendono sospesi anche i termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali,  alle  prescrizioni  in  corso  ed   alle   attività istruttorie e di verifica relative al controllo.

Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno  2020,  in deroga alle previsioni del codice di giustizia  contabile,  tutte  le controversie pensionistiche fissate per  la  trattazione  innanzi  al giudice contabile in sede monocratica, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passeranno in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati. Le parti  avranno la  facoltà di  presentare brevi note e documenti sino a due  giorni  liberi  prima  della  data fissata per la trattazione. Il giudice, trattata la causa,  pronuncerà immediatamente  sentenza,  dandone  tempestiva  notizia  alle   parti costituite con comunicazione inviata a  mezzo  di  posta  elettronica certificata.

Resta salva la facoltà del giudice di decidere in forma semplificata, ai  sensi  dell’articolo  167,  comma  4,  del  d.lgs.  n. 174/2016.  La sentenza sarà depositata in  segreteria  entro  quindici  giorni  dalla pronuncia. Sono fatte salve tutte  le  disposizioni  compatibili  col presente  rito  previste  dalla  parte  IV,  titolo  I,  del  d.lgs. 174/2016.

Per il controllo  preventivo  di  legittimità invece non  si  applica alcuna sospensione dei termini. In  caso  di  deferimento  alla  sede collegiale di atti delle amministrazioni  centrali  dello  Stato,  il collegio deliberante,  fino  al  30  giugno  2020,  è composto  dal presidente della sezione centrale del controllo di legittimità e dai sei consiglieri delegati preposti ai relativi  uffici  di  controllo, integrato dal  magistrato  istruttore  nell’ipotesi  di  dissenso,  e

delibera con un  numero  minimo  di  cinque  magistrati  in  adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica.

Ai fini del computo del diritto all’equa riparazione di cui all’articolo 2 della legge  24  marzo

2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le udienze sono  rinviate  a norma del presente articolo non si tiene conto del  periodo  compreso tra l’8 marzo 2020 e il 30 giugno 2020.

È infine abrogato l’articolo 4 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, che disponeva misure in materia di giustizia amministrativa- contabile.


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