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Decreto “Cura Italia”: le misure fiscali


E’ stato pubblicato nella G.U. n. 70 del 17 marzo 2020, il dl n. 18/2020, concernente “Misure  di potenziamento del Servizio sanitario nazionale  e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il Decreto stabilisce, tra le altre, le seguenti misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese:

Art. 68 – sospensione dei termini di versamento all’agente di riscossione
La disposizione in commento dispone la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di  pagamento  emesse  dagli agenti  della  riscossione,  e  degli  avvisi  di accertamento dell’Agenzia delle entrate e degli avvisi di addebito con valore di titolo esecutivo emessi dall’INPS, previsti   dagli artt. 29 e 30 del decreto-legge n. 78/2010, aventi ad oggetto sia entrate tributarie che non tributarie.

I versamenti temporaneamente sospesi dovranno essere effettuati in  unica  soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di  sospensione.  Non si procede al rimborso  di  quanto  già  versato.

Si applicano le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, di  cui  all’articolo  12  del  decreto  legislativo  24 settembre 2015, n. 159.

Le disposizioni  sopra citate si applicano anche  agli  atti di accertamento doganale di cui all’articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del  d.l. 16/2012, e alle ingiunzioni di cui  al  regio  decreto  n. 639/1910, emesse dagli  enti  territoriali,  nonché agli atti di accertamento relativi ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari della riscossione di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre  2019, n. 160.

E’ differito  inoltre al  31 maggio  il  termine  di  versamento  del  28 febbraio 2020 per il versamento rateizzato all’agente di riscossione in n. 18 rate consecutive di cui all’articolo 3, comma 2, lettera  b), e  al versamento rateizzato in n. 10 rate consecutive di cui all’articolo 3, comma 23,  e le restanti rate previste dall’articolo 5, comma 1, lettera d),  del  d.l. 119/2018, nonché per il pagamento delle restanti rate dei debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l’integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del  d.l. 34/2019, e  il  termine  di versamento del 31 marzo 2020 di cui all’articolo 1, comma 190,  della legge  n. 145/2018.

In considerazione delle nuove previsioni disposte dall’articolo in commento, e in deroga alle disposizioni in materia di discarico per inesigibilità di cui all’articolo 19, comma 1, del  d.lgs. 112/1999, le comunicazioni di inesigibilità relative  alle  quote  affidate  agli agenti della riscossione nell’anno 2018, nell’anno 2019  e  nell’anno 2020 saranno presentate, rispettivamente, entro  il  31  dicembre  2023, dentro il 31 dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025.

Art. 69 – Proroga dei versamenti nel settore giochi
La disposizione prevede la proroga al 29 maggio 2020 dei termini per il versamento del prelievo erariale  unico  sugli apparecchi per il gioco lecito di cui all’articolo 110, comma 6, lett. a) e b), di cui al regio decreto n. 773/1931 e  del canone concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020.

Le somme dovute potranno essere versate  con  rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata sarà versata entro il 29 maggio  e  le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata  sarà versata entro il 18 dicembre 2020.

A causa della sospensione  dell’attività  delle  sale  bingo, disposta dal DPCM 8 marzo 2020, non è  dovuto il canone per la concessione pubblica per la raccolta del gioco del bingo, di cui all’articolo 1, comma 636, della legge  147/2013 a decorrere dal mese di marzo e per tutto il periodo di sospensione delle predette attività.

Infine, la disposizione prevede la proroga di 6 mesi dei termini previsti per l’indizione delle nuove gare per il rilascio delle concessioni in materia di apparecchi di cui al comma 6, lett. a) e b), dell’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e gioco con vincita in denaro a distanza e intrattenimento e gioco a distanza da parte dell’Agenzia delle Dogane e monopoli, disposte dall’articolo 1, comma  727  della  legge  n. 160/2019, n. 160 e dei termini per la sostituzione degli apparecchi da gioco e per l’iscrizione al Registro unico degli operatori del gioco pubblico disposti dagli articoli 24, 25 e 27 del d.l. 124/2019.

Art. 70 – Lavoro straordinario  del personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli
L’art. 70 prevede che per l’anno 2020 le risorse destinate alla remunerazione  delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dell’Agenzia  delle dogane e  dei  monopoli,  siano incrementate  di  8  milioni  di  euro,  a valere sui finanziamenti dell’Agenzia stessa, in deroga  al tetto di spesa per il personale disposto dall’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, a causa dei  rilevanti  impegni derivanti dall’incremento  delle  attività  di  controllo  presso  i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione  dall’emergenza sanitaria Covid19.

Art. 71- Rinuncia alle sospensioni
La disposizione prevede che i contribuenti,  che non avvalendosi  di una o più  sospensioni di  versamento  previste dal decreto in commento, titolo IV e dall’articolo  37 per   il   pagamento   dei   contributi previdenziali  e  assistenziali  e  dei  premi  per  l’assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici,  effettuino  alcuni  dei versamenti  sospesi  ne   debbano dare   comunicazione   al   Ministero dell’economia e delle finanze.


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