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Cura Italia: differiti: al 31 maggio i bilanci e i rendiconti degli enti locali


E’ stato pubblicato nella G.U. n. 70 del 17 marzo 2020, il dl n. 18/2020, concernente “Misure  di potenziamento del Servizio sanitario nazionale  e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il Decreto stabilisce, tra le altre, ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione da COVID-19, consistenti nell’alleggerimento dei carichi amministrativi degli enti e degli organismi pubblici.Si riportano di seguito  i differimenti previsti dall’art. 107:

1) È differito il termine di adozione dei rendiconti o dei  bilanci  d’esercizio  relativi  all’esercizio  2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020 degli enti  e degli organismi  pubblici:

  1. a) al 30 giugno 2020 per  gli  enti  e  gli  organismi  pubblici diversi dalle società destinatari  delle  disposizioni  del  lgs. 91/2011. Conseguentemente, per gli  enti  o organismi pubblici vigilati, i cui rendiconti o bilanci di  esercizio sono  sottoposti  ad  approvazione  da   parte   dell’amministrazione vigilante competente, il termine di approvazione dei rendiconti o dei bilanci di  esercizio  relativi  all’esercizio  2019,  ordinariamente fissato al 30 giugno 2020, è differito al 30 settembre 2020;
  2. b) al 31 maggio 2020 per le regioni, le province autonome e gli enti locali e i loro organismi strumentali destinatari  delle  disposizioni  del  titolo   primo   del    lgs. 118/2011.

Per le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati al 31 maggio 2020 e  al 30 settembre 2020 i termini per l’approvazione  del  rendiconto  2019 rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio.

Per  l’esercizio  2020  il termine per la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione   è differito al 31 maggio 2020.

Per l’anno 2020, il termine  per  l’adozione  dei  bilanci  di esercizio  dell’anno  2019  è differito  al  31  maggio  2020;

2) i termini per il settore sanitario di cui all’art. 32, comma 7 del  d.lgs. 118/2011 sono così modificati  per  l’anno 2020:

– i bilanci d’esercizio dell’anno 2019 delle Regioni, per la parte del finanziamento del servizio sanitario, regionale direttamente gestito, rilevata attraverso scritture di contabilità economico-patrimoniale, qualora le singole regioni esercitino la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, d’ora in poi denominata gestione sanitaria accentrata presso la regione, e delle aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale sono approvati dalla giunta regionale entro il 30 giugno 2020;

– il bilancio consolidato dell’anno 2019 del  Servizio  sanitario regionale è approvato dalla giunta  regionale  entro  il  31  luglio 2020;

3) il termine per la determinazione  delle  tariffe  della  Tari  e della Tari corrispettivo è differito  al  30 giugno 2020;

4) i comuni possono, in deroga all’articolo 1,  commi  654  e  683, della legge 147/2013, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per  l’anno  2019,  anche  per l’anno  2020,  provvedendo   entro   il   31   dicembre   2020   alla determinazione ed approvazione del piano  economico  finanziario  del servizio rifiuti (PEF) per il  2020.  L’eventuale  conguaglio  tra  i costi risultanti dal PEF per il  2020  ed  i  costi  determinati  per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

5) il  termine  per  la  deliberazione  del  Documento  unico   di Programmazione (DUP) è differito al 30 settembre 2020;

6) i termini per la deliberazione dello stato di dissesto ex art. 246 comma 2,   per la deliberazione delle imposte e tasse locali di spettanza dell’ente dissestato ex art. 251  comma  1,  per l’adozione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato ex art. 259 comma 1, per la presentazione del nuovo ipotesi di bilancio idonea a rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole ex art. 261 comma 4, per l’adozione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato ex art. 264 comma 1, per la deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis comma 5, per la trasmissione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-quater  comma 1, per fornire risposte ai rilievi  o alle richieste istruttorie della Commissione ex art. 243-quater comma 2, per l’impugnazione della delibera di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio stabilmente riequilibrato 243-quater comma 5, del d.lgs. 267/2000 sono rinviati al 30 giugno 2020;

7) il  termine  per l’approvazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato è fissato al 30 settembre 2020;

8) il termine per la richiesta di anticipi di cassa per enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose in stato di decifit strutturale di bilancio è fissato al 31 dicembre 2020.

Dal 17 marzo fino  al  31  agosto  2020,  è  stabilito altresì il differimento dei seguenti termini:

  1. a) il termine per la sospensione dei consigli comunali e provinciali di cui all’articolo 141, comma 7  del d.lgs. 267/2000 è fissato  in 180 giorni;
  2. b) il termine per l’invio della relazione al Ministero dell’interno della relazione nella quale si dà conto della eventuale sussistenza di elementi diretti o indiretti di collegamento con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori comunali o provinciali di cui all’articolo 143, comma 3  del d.lgs. 267/2000   è  fissato  in 135 giorni;
  3. c) il termine per l’adozione del decreto di scioglimento del consiglio comunale o provinciale per infiltrazioni mafiose di cui all’articolo 143, comma 4 del d.lgs. 267/2000   è  fissato  in 180 giorni;
  4. d) il termine di sospensione degli organi consiliari e provinciali dalla carica ricoperta di cui all’articolo 143, comma 12 del d.lgs. 267/2000 è  fissato  in 150 giorni.

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